ADACI

Associazione Italiana di Management degli Approvvigionamenti

Regolamento Formazione Acquisti per Soci

Regolamento Formazione Acquisti per Soci

Il Regolamento della Formazione Continua per Soci Certificati ADACI

IL CONSIGLIO NAZIONALE ADACI

considerato

 

  • che a se medesimo e ai Consigli di Sezione è affidato il compito di tutelare e vigilare sul corretto esercizio delle funzioni di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management, e quello di garantire la competenza e Ia professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;

  • che, in particolare, lo Statuto prevede, tra le finalità associative, la promozione dei principi di Etica Professionale contenuti nel Codice Deontologico adottato dall'Associazione, il cui rispetto e la cui diffusione sono dovere del Socio;

  • che inoltre tra le finalità associative vi è quella di favorire e rafforzare la formazione e la crescita professionale e culturale degli operatori del settore, fornendo, approfondendo e diffondendo tra loro conoscenze ed informazioni;

  • che l’art. 5 dello Statuto prevede la disciplina associativa in capo ai Soci certificati circa il possesso della “Certificazione della Professione” e le modalità del suo mantenimento;

  • che l'obbligo formativo è assolto, tra l'altro, con lo studio individuale e partecipazione a iniziative culturali in materia di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management, coerentemente, anche se non esclusivamente, ai programmi di formazione riportati nel Catalogo di Formazione di Adaci Formanagement;

  • che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente, si apprezza in prospettiva comunitaria;

  • che Ia continuità nella formazione e Ia costanza nell'aggiornamento assicurano più elevata qualità della prestazione professionale e manageriale erogata;

 ha approvato il seguente

 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA PER I SOCI CERTIFICATI

 Articolo 1

Formazione professionale continua

1. Il Socio, dopo il conseguimento dell’attestato di certificazione, ha l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale e manageriale in materia di acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management.

2. A tal fine, egli ha il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.

3. L'adempimento di tale dovere è altresì condizione per una condotta aderente alle previsioni del Codice Etico in tema di sviluppo ed accrescimento della professionalità, dello status, della cultura e delle attività attinenti ed inerenti l’Approvvigionamento e la Gestione dei Materiali, tenendo nella massima considerazione i valori che nascono dall’appartenenza all’ADACI e agli Organismi in cui l’Associazione è rappresentata.

4. Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali infra descritte.

 Articolo 2

Durata e contenuto dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo dei Soci Certificati o di rilascio dell’attestato di Socio Certificato, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo o del rilascio del certificato e l'inizio dell'obbligo formativo. L'anno formativo coincide con quello solare.

2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata quadriennale. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.

3. Ogni iscritto deve conseguire nel quadriennio almeno n. 80 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 16 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4.

 Articolo 3 

Eventi formativi, crediti formativi, accreditamento

1. lntegra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:

a) corsi di formazione, giornate di studio, ed in generale quanto previsto dal Catalogo di Formazione di Adaci Formanagement, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

b) corsi di aggiornamento e master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde ed in generale quanto non previsto dal Catalogo di Formazione di Adaci Formanagement, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

c) commissioni di studio, gruppi di lavoro o Commissioni associative, istituiti dal Consiglio Nazionale Adaci, o da organismi internazionali della categoria professionale;  

d) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Adaci. 

2. La partecipazione agli eventi formativi di cui alla lettera a) attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione; la partecipazione agli eventi di cui alle lettere b), c) e d) attribuisce crediti formativi in ragione di quanto deciso a maggioranza tra il Responsabile della Commissione per la Certificazione della Professione, il Responsabile della Formazione ed il rappresentante Adaci che presenta istanza per il riconoscimento di crediti formativi. 

3.  E’ facoltà del Consiglio Nazionale stabilire un limite massimo di crediti per la partecipazione a determinati eventi formativi.

4. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere b), c) e d) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Adaci o dai singoli Consigli di Sezione territoriali, o, se organizzati da altre associazioni, enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, dal Consiglio nazionale Adaci o dai singoli Consigli di Sezione, a seconda della rispettiva competenza.

A tal fine:

- appartiene alla competenza del Consiglio Nazionale l'accreditamento di eventi che prevedano la ripetizione di identici programmi in più Sezioni Territoriali Adaci,  ovvero da svolgersi all'estero, o che siano organizzati da organismi stranieri;

- appartiene alla competenza dei singoli Consigli di Sezione l'accreditamento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.

5. L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia e Ia qualità dell'evento  formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine i soggetti che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio di Sezione ovvero al Consiglio Nazionale, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente Regolamento.

A tal fine il Consiglio Nazionale o il Consiglio di Sezione richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta.

In caso di silenzio protratto oltre il quindicesimo giorno l'accreditamento si intende concesso.

6. Ciascun Consiglio di Sezione dà immediata notizia al Consiglio Nazionale, al Responsabile della Commissione per la Certificazione della Professione, ed al Responsabile della Formazione di tutti gli eventi formativi da esso medesimo accreditati.

Articolo 4

Attività formative

1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

a) attività di docenza, presentazione di relazioni, interventi formativi o culturali negli eventi formativi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3;

b) pubblicazioni in materia di  acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management, su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati;

c) contratti di insegnamento in materie di  acquisto, di approvvigionamento, di gestione materiali e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management, stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione alle commissioni per gli esami di certificazione dei Soci, per tutta la durata dell'esame;

e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale.

2. Il Responsabile della Commissione per la Certificazione della Professione, il Responsabile della Formazione ed il rappresentante Adaci che presenta istanza per il riconoscimento di crediti formativi per le attività di cui al presente articolo attribuiscono crediti formativi in ragione di quanto tra loro deciso a maggioranza.

 Articolo 5

Esoneri

1. Il Consiglio Nazionale, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, dagli obblighi formativi, determinandone contenuto e modalità, il Socio  dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

-  grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;

- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all’estero;

-   altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale.

2.  Il Consiglio Nazionale può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, il Socio che ne faccia domanda, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale, della particolare qualifica di Socio e di ogni altro elemento utile alla valutazione della istanza presentata.

3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell' impedimento.

4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del quadriennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

 Articolo 6

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Ciascun Socio deve depositare al Consiglio di Sezione al quale egli appartiene una sintetica reIazione, anche mediante autocertificazione, attestante il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti.

2. Costituisce illecito disciplinare l’infedele certificazione del percorso formativo seguito.

3.  La sanzione e commisurata alla gravità della violazione.

4. Il mancato conseguimento nel quadriennio di almeno n. 80 crediti formativi comporta la perdita della qualifica di Socio Certificato.

 Articolo 7

Attività del Consiglio Nazionale e di Sezione

1. Il Consiglio Nazionale dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.

2. In particolare, il Consiglio Nazionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, cura che Adaci Formanagement predisponga un piano dell'offerta formativa che si intende proporre nel corso dell'anno successivo.

3. I Consigli di Sezione realizzano il programma anche di concerto con altri Consigli di Sezione. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni, Enti, realtà esterne all’Associazione ma a queste collegabili per scopi e finalità professionali, culturali, etiche, allo scopo di favorire la formazione in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, organizzando eventi formativi ed allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate ad hoc a seguito di deliberazione del Consiglio Nazionale.

 Articolo 8

Controlli del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale verifica l’effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte dei Soci e la maturazione dei crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.

2. Ai fini della verifica, il Consiglio Nazionale può svolgere attività di controllo anche a campione e richiedere al Socio ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce al Socio crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio Nazionale può avvalersi della Commissione Certificazione della Professione. In questo caso, il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

Articolo 9

Attribuzioni del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale:

a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo.

b) valuta le relazioni trasmesse al Consiglio Nazionale a norma del precedente art.  7, anche valendosi del supporto della Commissione Certificazione della Professione, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati da Adaci Formanagement o dai Consigli di Sezione, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato.

In caso di parere negativo, Adaci Formanagement o il Consiglio di Sezione è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale.

2. Esso inoltre:

a) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione con società partecipate e terze;

b) assiste i Consigli di Sezione nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate.

 Articolo 10

Norme di attuazione

Il Consiglio Nazionale dà mandato alla Commissione per la certificazione della Professione di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente Regolamento anche per quanto riguarda i Soci certificati non più attivi o divenuti non più attivi nel mondo del lavoro.

 Articolo 11

Entrata in vigore e disciplina transitoria

 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale Adaci.

2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2010.

3. Nel primo quadriennio di valutazione a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto od abbia a compiere dal 1° gennaio 2010 il quarantesimo anno d'iscrizione all’Associazione.