Legge 4/2013

Attestazioni rilasciate ai Soci

ADACI autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione quale marchio e/o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi ai sensi degli artt. 4, 7, 8 della Legge n. 4 del 2013.

A seguito di opportune verifiche ADACI rilascia, su richiesta dell’iscritto che ne abbia titolo, un attestazione relativa:

A – alla regolare iscrizione del professionista all’Associazione;.

B – ai requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione stessa;

C – agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione;

D – alle garanzie fornite dall’Associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello Legge Professioni;

E – all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

F – all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

L’attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’Associazione professionale ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondete periodo.
La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
 
Il Socio ADACI ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’Associazione.