16/03/2021

Esportatore autorizzato, un vantaggio per la supply chain

Il Dr. Alberto Claudio Tremolada informa che lo status di esportatore autorizzato è una facilitazione prevista dalla normativa doganale comunitaria e dagli accordi preferenziali sottoscritti dall’Unione Europea con alcuni Paesi terzi.

Tale beneficio consente alle aziende di poter attestare in fattura, l’origine preferenziale dei prodotti esportati nei Paesi terzi rientranti negli accordi, in sostituzione del rilascio del certificato EUR1.

I principali vantaggi legati allo status sono:

  • eliminazione dei tempi di attesa in dogana per il rilascio del certificato EUR1
  • annullamento dei costi connessi con l’emissione dell’EUR1
  • riduzione dei rischi di errore, sanzionati anche penalmente, con riguardo ad eventuali discrepanze tra quanto dichiarato in fattura e quanto riportato nell’EUR1

Chi può presentare domanda

  • Aziende esportatrici o loro intermediari
  • In particolare è normalmente rilasciata a gestori di nodi logistici, di depositi doganali o di magazzini di temporanea custodia

Requisiti per l’ottenimento

1.Frequenza delle esportazioni (non è rilevante il numero, ma la cadenza regolare verso il Paese/i Paesi richiesti)

Tale requisito non è richiesto per le esportazioni verso la Repubblica di Corea e Singapore, in quanto tali accordi non prevedono la possibilità di emettere certificati Eur1.

Pertanto, per qualsiasi esportazione verso i suddetti paesi, anche saltuaria, purché superiore al valore di 6000 euro, dove si voglia attestare l’origine preferenziale comunitaria delle merci; l’unica possibilità e di apporre la dichiarazione su fattura, e quindi richiedere lo status di esportatore autorizzato.

2.Garantisca in maniera soddisfacente l’accertamento del carattere originario delle merci esportate

L’esportatore deve conoscere le regole relative all’origine preferenziale applicabili ai prodotti che esporta ed essere in possesso di tutti i documenti giustificativi che ne permettano l’accertamento anche a posteriori.

A tal fine occorre che l’esportatore abbia un sistema di scritture che consentano anche a posteriori di attestare l’origine delle merci esportate.

Tale requisito viene normalmente preventivamente verificato da parte dell’Autorità doganale tramite un sopralluogo volto ad accertare.

Per i produttori: che la contabilità permetta l’identificazione dell’origine o, nel caso di nuove imprese, che il sistema installato permetta questo tipo di identificazione. Per i semplici operatori commerciali: I flussi commerciali abituali delle merci verificando che i produttori forniscano la documentazione per provare l’origine preferenziale delle merci acquistate.

3.Affidabilità dell’operatore

Fino al 30 aprile 2021 gli EUR1 potranno ancora essere pre-vidimati dalla Dogana e disponibili senza tempi morti, opportuno ricordare che dal 1° maggio prossimo l’Agenzia delle Dogane si potrà prendere sino a 10 giorni di tempo, dalla presentazione delle domande, prima di rilasciare un EUR1.

Potrà portare a delle conseguenze negative nei tempi di sdoganamento ( in Italia o nel Paese di destino ), dato che senza EUR1 il cliente dovrà anticipare i dazi all’importazione, o prestare idonea garanzia alla propria Dogana.