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ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

8 aprile 2020: workshop in streaming sull’andamento dei prezzi e dei mercati

In un momento in cui ogni certezza sembra venir meno e si riducono le occasioni di incontro, il nostro WORKSHOP torna ad essere protagonista del dibattito e del confronto fra professionisti.

Le modalità saranno nuove:

  • l’evento sarà trasmesso in STREAMING, mercoledì 8 aprile dalle 9:00 alle 13:00
  • voi potrete assistervi da qualsiasi località, via computer, tablet o cellulare
  • avrete a vostra disposizione un forum per cominciare a porre le vostre domande già prima dell’inizio dell’evento

Insieme agli analisti di Prometeia e agli Esperti delle Varie Categorie Merceologiche esamineremo i dati del momento, condivideremo ipotesi sugli scenari futuri e condivideremo gli approcci che possiamo mettere in atto nella gestione degli Approvvigionamenti.

Quest’anno sarà il Workshop a venire da te!

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ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

L’IMPATTO DEL COVID-19 SUI CONTRATTI INTERNAZIONALI E LA LORO ESECUZIONE

Il coronavirus (Covid – 19) e le decisioni di emergenza che prima la Cina e poi anche il nostro Paese sta assumendo con la normativa decretata in via di urgenza dal Consiglio dei Ministri in questi giorni (D.L. N. 9/2020, recante “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, DPCM dell’1.3.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid.19”) sta gravemente incidendo sulle capacità delle imprese di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti degli altri contraenti.

LA CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE NEGLI ORDINAMENTI

La clausola di forza maggiore è tipica dei contratti internazionali (ma non solo) che non si esauriscono in tempi brevissimi (ad es. distribuzione, agenzia, franchising, fornitura, appalti ecc. e tutti i contratti ad esecuzione continuativa) e viene di norma inserita affinché, al verificarsi di determinate circostanze eccezionali, la parte che ne subisce gli effetti possa sospendere l’esecuzione del contratto o, se la causa determinante perdura, risolverlo, senza incorrere in responsabilità contrattuali ed eventuali ipotesi di risarcimento danni.

Ad esempio, il nostro ordinamento stabilisce, nell’articolo 1256, 1° comma, c.c., che un’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Il concetto di forza maggiore risale fino al diritto romano ed è un istituto tipico dei Paesi di Civil law (lo troviamo nel diritto italiano, francese, tedesco, spagnolo ed altri) ed è stabilito espressamente anche da ordinamenti come quello cinese mentre non è invece riconosciuto espressamente dagli ordinamenti dei Paesi di Common law (U.S.A. e UK in primis). Infatti, il concetto americano di “impractibility” e quello britannico di “frustration”, che spesso vengono avvicinati al concetto di forza maggiore, hanno nella realtà una portata molto più limitata, con la conseguenza che nei rapporti sottoposti ad una di queste legislazioni se si desidera invocare un caso di forza maggiore è cruciale inserire la relativa clausola nel contratto.

Sfortunatamente, la tendenza ad operare da parte delle aziende “riciclando” modelli di clausole senza vagliare se le previsioni contenute siano idonee a coprire le diverse situazioni che volta per volta possono presentarsi  nel copiare clausole tratte da precedenti contratti, evitando di sottoporre le stesse ad un’attenta analisi e spesso senza adattarle alla situazione specifica, coloro che redigono in contratti spesso in tali clausole omettono previsioni di fatti costituenti elemento di forza maggiore che tuttavia possono verificarsi in ragione del contesto socio-economico e territoriale in cui il rapporto contrattuale si svolge.

Inevitabilmente ciò determina la circostanza che molti fatti, identificabili come elementi di forza maggiore, non siano disciplinati dalla clausola, (pochissime sono le clausole già predisposte che prevedono tra le cause scatenanti le epidemie, piuttosto che le pandemie) o, peggio ancora, vi sono testi contrattuali o rapporti di fatto non tradotti in accordi sottoscritti in cui tali clausole di forza maggiore nemmeno viene menzionata. Pur nella diversità delle previsioni legislative dei singoli Stati, nell’ambito della contrattualistica internazionale si può affermare che le epidemie, cosi come gli eventi catastrofici naturali sono generalmente indicati come causa di forza maggiore, assieme a guerre, atti d’imperio e dell’autorità pubblica.

In ogni caso, un punto deve rimanere fermo, ovvero che perché operi la forza maggiore – e dunque una parte non venga considerata inadempiente finché dura la causa di forza maggiore medesima – è necessario che tali eventi abbiano un impatto rilevante sulla possibilità di adempiere le proprie obbligazioni. In via generale è importante sottolineare che non sono considerate cause di forza maggiore quegli eventi che rendono più difficile l’esecuzione della prestazione ma solo quelli che la rendono impossibile da eseguire. Le clausole che rendono più difficoltoso adempiere la propria prestazione sono di norma relativa alla eccessiva onerosità sopravvenuta e vanno anch’esse previste nel contratto. Nei Paesi di Common Law, questa eccezione è denominata “Hardship” e va anch’essa prevista nel contratto.

Un principio generale a livello internazionale relativo alla forza maggiore è quello espresso nell’articolo 7.1.7 dei Principi UNIDROIT dove si stabilisce che:

1)         La parte inadempiente è esonerata da responsabilità se l’inadempimento è dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze.

2)         Quando l’impedimento è solo temporaneo, l’esonero produce effetto soltanto per quel lasso di tempo che appare ragionevole, tenuto conto dell’effetto dell’impedimento sull’esecuzione del contratto.

3)         La parte che non adempie l’obbligazione deve comunicare all’altra parte l’impedimento e gli effetti di esso sulla sua capacità di adempiere. Se la notifica non è ricevuta dall’altra parte entro un termine ragionevole, dopo che la parte inadempiente ha saputo o avrebbe dovuto sapere dell’impedimento, essa è responsabile per i danni derivanti da tale mancata ricezione.

4)         Le previsioni di cui sopra non impediscono all’una o all’altra parte di esercitare il diritto di risolvere il contratto o di sospendere la prestazione o di richiedere interessi sul denaro dovuto.

La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili definisce, anch’essa, la forza maggiore come quell’impedimento che è fuori dal controllo della parte che la invoca, che non è assolutamente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto e che è insuperabile.

IL COVID-19 E IL SUO IMPATTO SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Questo dunque è il frastagliato e disomogeneo scenario nel quale si inserisce la diffusione della epidemia di Covid – 19 che nelle ultime settimane ha colpito la salute di molte persone in molte parti del mondo nonchè molte aziende in ambiti fondamentali della loro operatività, con la conseguenza che molte obbligazioni contrattualmente assunte tramite la sottoscrizione di contratti commerciali rischiano di rimanere in adempiute e/o di dovere essere cancellate.

Con riferimento all’epidemia/pandemia da Covid-19, laddove le parti abbiano indicato l’evento epidemia tra le cause di forza maggiore, nessun dubbio vi sarà circa l’assenza di responsabilità della parte inadempiente per motivi legati all’epidemia stessa. Lo scoppio improvviso a livello globale di un’epidemia virale potenzialmente mortale, infatti, pare avere tutte le caratteristiche sopra citate: imprevedibilità, gravità, insormontabilità delle problematiche da essa generate.

Prendendo in considerazione una situazione per quanto possibile analoga, ovvero il caso della epidemia di SARS del 2003, i Tribunali e gli organi arbitrali cinesi di allora ritennero questo tipo di epidemia rilevante come causa di forza maggiore, purchè tale evento rispetti i criteri di imprevedibilità che ne connaturano l’esistenza.

In una decisione del 5.03.2005, la corte arbitrale cinese CIETAC ha dato torto a un venditore cinese che aveva invocato la Sars come causa di forza maggiore a giustificazione del suo inadempimento nel 2003, in quanto la Sars era scoppiata prima della data di stipula del contratto e, dunque, non poteva dirsi un evento imprevedibile per la parte cinese. Inoltre, il venditore cinese l’aveva comunicato al suo cliente olandese solo nel settembre 2003 – quindi con un ritardo di alcuni mesi ritenuto irragionevole dagli arbitri – e fornendo prove insufficienti ancor più tardi, solo nel 2004. Di conseguenza, al cliente olandese sono stati riconosciuti oltre 5 milioni di dollari a titolo di risarcimento danni.

Questo esempio chiarisce quanto sia necessaria l’immediata comunicazione alla controparte della causa di forza maggiore che si intende invocare e la sua corretta previsione in una clausola contrattuale.

Non a caso, oltre a essere stabilito da diverse legislazioni nazionali (tra cui quella cinese), nei contratti internazionali è prassi prevedere l’obbligo in capo alla parte interessata di dare tempestiva comunicazione all’altra parte insieme alla prova della forza maggiore. Nella stragrande maggioranza dei casi, fino al momento in cui la parte che sta subendo una situazione di forza maggiore non la comunica ufficialmente all’altra parte, non è esonerata dall’adempimento delle proprie obbligazioni e risponde dell’inadempimento secondo le regole delle diverse legislazioni, ivi incluso il risarcimento di tutti i danni patiti dall’altra parte (si veda sul punto l’art. 79 della Convenzione di Vienna che prevede l’obbligo del risarcimento del danno a carico della parte che ha omesso di segnalare tempestivamente all’altra parte una situazione ricadente nell’ambito della forza maggiore).

Un ritardo nella comunicazione può trovarsi sanzionato proprio con la perdita del diritto di invocare la forza maggiore, non solo per quanto previsto nel testo dei singoli contratti ma anche in applicazione di quanto espressamente previsto dalla legge. La legge cinese, per esempio, prevede espressamente che deve risarcire il danno la parte che non ha dato comunicazione alla controparte o l’abbia ritardata ingiustificatamente.

Quanto alla prova della forza maggiore, al momento per esempio l’Ufficio Generale del Ministero del Commercio cinese ha deciso di fornire alle aziende cinesi certificati di forza maggiore, consulenza legale e altro al fine di proteggere tramite tali certificazioni le proprie aziende per il mancato rispetto del termine di consegna delle merci a causa dell’epidemia, cercando in questo modo di offrire un aiuto concreto alle aziende che debbono provare l’esistenza di una situazione di forza maggiore.

Il potere di emettere tali certificazioni è stato delegato a 6 Camere di Commercio cinesi, che a questo punto, sottraggono a qualsiasi magistrato nazionale o estero ogni possibilità di valutazione certificando a priori che si tratta di un’esimente legalmente inattaccabile ad inadempimenti per sancita forza maggiore. Tali provvedimenti pare siano in via di emanazione anche in altri Paesi del Medio Oriente (in primis l’Iran maggiormente provato dal Covid-19). Solo una valutazione caso per caso potrà stabilire la legittimità o meno dell’applicabilità del provvedimento governativo al singolo contratto.

In generale, vi è la speranza che anche le autorità italiane forniscano analogo supporto alle imprese italiane del Nord Italia (per ora ma in generale di tutto il territorio italiano che dovesse rivelarsi soggetto alle conseguenze della epidemia da Covid-19) che, attualmente, si trovano nell’impossibilità di produrre o consegnare i beni ai rispettivi clienti e che necessiteranno quasi con certezza di fornire la prova dell’espandersi della epidemia da Covid-19 in una misura non prevedibile ab origine.

In ogni caso, è fondamentale non trascurare gli obblighi informativi verso la controparte anche perché le omesse o fuorvianti informazioni possono incidere sulla responsabilità contrattuale risarcitoria, anche da ritardo.

Oltre alla possibilità concreta di invocare la forza maggiore, l’incertezza sui tempi di consegna o sull’adempimento, può comunque rendere opportuna una rinegoziazione e modifica del contratto concordata tra le parti.

Le alternative al riguardo possono essere riassunte in alcune ipotesi che andremo qui di seguito a vagliare, vale a dire RINEGOZIAZIONE, SOSPENSIONE E, NELLE PEGGIORI IPOTESI, RISOLUZIONE DEI CONTRATTI.

RINEGOZIAZIONE

Nella situazione di attuale incertezza la rinegoziazione con la controparte costituirà senza dubbio la strada preferibile. Questa può consistere nella redazione di un accordo scritto ex novo, in un addendum, in un prolungamento e/o estensione concordata della durata del contratto o ancora, nei casi più complessi, nel riequilibrare gli obblighi delle parti adeguandoli alla natura della situazione.

In mancanza di accordo scritto, occorrerà fare riferimento alla legge scelta dalle parti nel contratto o, in mancanza di detta scelta, alla legge applicabile al contratto.

Conoscere le regole da un punto di vista legale previene passi falsi che espongono le aziende a contenziosi, a potenziali richieste di risarcimento dei danni e, soprattutto, serve per rinegoziare al meglio, quando ciò si rivela necessario. È evidente che, come non mai, la problematica della legge scelta per regolare il contratto gioca in questa situazione un ruolo fondamentale nell’ipotesi di mancanza o di lacune nella clausola inerente la forza maggiore. Mai come ora è necessario che le aziende pongano la massima attenzione alla redazione del testo contrattuale con particolare riferimento anche alla clausola sulla legge applicabile.

SOSPENSIONE

Nei contratti commerciali internazionali, è spesso prevista nel contratto la possibilità di sospendere il contratto per un periodo che può variare da alcune settimane a alcuni mesi e la conseguente regolamentazione delle conseguenze di tale sospensione.

Naturalmente, la sospensione non può prolungarsi indefinitamente e, in molti contratti, si stabilisce che, decorso un certo termine, il contratto debba essere risolto o rinegoziato o, eventualmente, che al termine del periodo di sospensione una delle parti abbia diritto a ripresentare le scadenze dei propri adempimenti non necessariamente in misura proporzionale al periodo di sospensione ma anche avendo riguardo agli impegni nel frattempo assunti nei confronti di altri contraenti.

Analogamente ad altri ordinamenti, se l’impossibilità temporanea si protrae, la legge italiana consente al creditore che non abbia più interesse alla prestazione dell’altra parte di risolvere il contratto anche qualora non abbia più un apprezzabile interesse ad una prestazione solo parziale (art. 1256, 2° comma e art. 1464 codice civile).

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Infine, nei casi più complessi, all’inadempimento causato dall’epidemia di Covid-19 può conseguire la risoluzione del contratto.

Posto che, nei contratti internazionali generalmente non è previsto che la causa di forza maggiore faccia terminare automaticamente la relazione contrattuale, questa ipotesi deve comunque essere presa in considerazione in particolar modo per i profili risarcitori che ne conseguono. Vi sono, inoltre, settori in cui la regolamentazione è molto specifica – per esempio il settore delle costruzioni con i vari Books (modelli di contratto) della FIDIC – che stabiliscono che a seguito del ricevimento della comunicazione dell’esistenza di un caso di forza maggiore il contratto non si sospende ma si risolve direttamente. È fondamentale sapere quanto sopra perchè non sempre (quasi mai) è interesse della parte che subisce la situazione di forza maggiore risolvere il contratto. In questo senso si invitano le aziende che operano in questo settore a prendere visione dei contratti sottoscritti ed eventualmente a contattare tempestivamente l’altra parte al fine di raggiungere regolamentazioni e accordi specifici che non danneggino le imprese.

Tendenzialmente alla risoluzione del contratto – per valida causa di forza maggiore -, seguirà una determinazione e liquidazione dei costi e delle spese secondo i criteri previsti (eventualmente) dal contratto e dalla legge applicabile, tenendo conto che non potranno essere risarcibili i danni per inadempimento sempre a condizione che la parte non fosse già inadempiente per altri motivi e non abbia tardato ingiustificatamente a comunicare all’altra l’impedimento di forza maggiore e che provi tale sussistenza della forza maggiore medesima.

Quanto ai profili restitutori, il diritto italiano prevede che la parte impossibilitata totalmente da causa di forza maggiore non possa richiedere la controprestazione all’altra e debba restituire quanto ricevuto. Se l’impossibilità ha riguardato solo una parte della prestazione, la controparte avrà diritto ad una corrispondente riduzione del prezzo (artt. 1463 e 1464 codice civile). Tali criteri restitutori si ritrovano spesso nei contratti internazionali. Ad esempio, la clausola modello di Forza maggiore dell’ICC (2003), prevede che la parte che abbia tratto un beneficio dal contratto parzialmente eseguito, debba comunque compensare l’altra in misura equivalente al beneficio ricevuto.

In conclusione, affinché all’epidemia/pandemia sanitaria non si affianchi una vera e propria pandemia commerciale occorrerà che tutti gli operatori che abbiano a gestire situazione potenzialmente affette dalla epidemia di Covid-19, a prescindere dalle Nazioni attualmente coinvolte, vaglino con grande attenzione la propria specifica situazione e i propri contratti in essere, nonché quelli in corso di negoziazione, al fine di prevenire danni che potrebbero diventare estremamente gravosi.

STUDIO LEGALE FALBO & MANARA

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ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

ATTESTAZIONE Q2P ADACI – SESSIONE PLENARIA L1 – ON LINE, 30 GIUGNO 2020

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ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

La rilevanza della conoscenza dei trend di prezzo nella preparazione tecnica alla trattativa d’acquisto

È ormai acclarato come solo una adeguata e approfondita preparazione preliminare consente di condurre e concludere proficuamente una trattativa d’acquisto. I pilastri di un buon avvicinamento all’evento negoziale sono quattro:

 

Il fornitore Informazioni sul suo status commerciale ed economico finanziario, sul suo workload, sulla sua rilevanza verso cliente e sulla rilevanza del cliente verso il fornitore, rischiosità del fornitore
La fornitura Volumi e valori economici degli acquisti pregressi, attuali e pianificati, verifica dei contenuti della specifica tecnica, breakdown del prezzo, costo totale di fornitura
Il processo di acquisto Riesame del percorso di gara: fornitori interpellati, offerte valide pervenute, modalità di comparazione (soprattutto quando vi siano progetti tecnici differenziati), eventuali rilanci
Il mercato Posizionamento del gruppo merce del fornitore, sua eventuale esclusività, eventuali vincoli tecnici, geografici o logistici. Analisi della situazione della domanda e dell’offerta. Analisi del trend dei prezzi

 

Dunque l’analisi del trend dei prezzi, insieme alla situazione della domanda e dell’offerta dello specifico settore merceologico, sono elementi la cui conoscenza è chiave per il buyer che si approccia a una trattativa, soprattutto se si tratta di trattativa volta all’aggiudicazione di un contratto complesso ed economicamente rilevante.

 

È infatti ovvio che in momento di mercato ben popolato da fornitori in concorrenza tra loro, con eccesso di offerta e dunque con prezzi tendenzialmente in discesa il buyer avrà l’opportunità di applicare tecniche di trattativa “push” senza correre soverchi rischi, se il fornitore si ritirasse è probabilmente possibile la facile sostituzione con un concorrente. Al polo opposto, in mercati di natura oligopolistica, durante fasi di eccesso di domanda, il buyer è costretto a gestire la trattativa utilizzando metodologie contrattuali e comunicazionali finalizzate in primo luogo alla certezza di avere la disponibilità del bene/servizio necessario e di evitare l’interruzione della fornitura. In entrambi questi casi limite dati certi, affidabili e aggiornati sull’andamento dei prezzi sono preziosi per progettare al meglio la trattativa.

 

La corretta applicazione dello strumento del breakdown del prezzo permette di avere lo spaccato dettagliato di tutte le componenti tangibili e intangibili, dirette e indirette del bene/servizio da acquistare. La conoscenza del trend pregresso dei prezzi e delle previsioni andamentali delle componenti del prezzo è decisiva per consentire al buyer di modulare correttamente il pricing contrattuale. In presenza di una componente (p.es materia prima, noli marittimi, forza lavoro) per la quale è prevedibile nel tempo una oscillazione del prezzo sarà cura del buyer inserire una clausola di variabilità prezzo correttamente legata al peso effettivo della componente. Anche in questo caso il possesso di uno strumento in grado di refertare la situazione reale dell’andamento dei prezzi è determinante. Il breakdown del prezzo è personale per ogni singolo fornitore (p.es in quanto le Spese Generali sono diverse da azienda ad azienda e in quanto la capacità contrattuale dei fornitori presso i loro fornitori è altrettanto diversificata) e permette di valutare con esattezza la dinamica dei costi di ciascun singolo fornitore. Al proposito l’applicazione dei modelli di Should Cost potrebbe essere estremamente utile.

 

L’importanza delle informazioni sui prezzi e della loro condivisione

Grande attenzione deve essere posta nella definizione della fonte informativa dei prezzi di mercato, essa deve essere accreditata, affidabile e riconosciuta, solo in questo modo i suoi output saranno accettati dal fornitore. Il dato-prezzo deve infatti essere condiviso, poiché solo in questo modo può divenire un elemento del contratto finale. La condivisione delle variazioni di prezzo è infatti problematica, non tanto per la mancanza di informazioni, quanto per il tenore conflittuale che esse hanno in una trattativa e per l’asimmetria informativa esistente tra fornitore e il buyer. Si osservi che in generale quasi sempre il fornitore, non fosse altro per la sua maggiore specializzazione dispone di maggiori informazioni sul mercato del proprio prodotto rispetto a quella disponibili dall’azienda cliente. Una delle soluzioni a questo gap di competenza informativa è la creazione del sistema di Category Management dove ogni singolo Category si specializza fortemente sul proprio gruppo merce e progressivamente raggiunge lo stesso livello di capacità informativa dei suoi fornitori. Ma questa è una soluzione che risulta economicamente efficiente solo oltre una certa soglia dimensionale dell’azienda. (Al proposito si consideri l’articolo “Il Buyer e il Category Manager”).

 

L’accordo tra Adaci Formanagement e StudiaBo per la condivisione delle informazioni sui prezzi  Pricepedia

Al fine di fornire ai Soci ADACI un sistema informativo in grado di monitorare il trend dei prezzi delle categorie merceologiche trattate, Adaci Formanagement ha stipulato un accordo con StudiaBo che consente agli stessi un accesso al servizio Pricepedia a tariffe agevolate.

Di seguito viene riportata una tabella contenente le tariffe:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO TARIFFA PRICEPEDIA SCONTO SOCI ADACI TARIFFA SOCI ADACI
Accesso ai dati di una famiglia merceologica 250,00 € + IVA 40% 150,00€ + IVA
Accesso a tutti i dati pubblicati 700,00 € + IVA 40% 420,00€  +IVA

 

Manifatturiero evoluto

Laura De Faveri
ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

ADACI TI INVITA AL WORKSHOP “FACCIAMO IL BUDGET DEGLI APPROVVIGIONAMENTI PER L’ANNO 2020”

ADACI è lieta di invitarti al Workshop “Facciamo il budget degli approvvigionamenti per l’anno 2020”, in programma mercoledì 9 ottobre 2019 dalle 8:30 alle 17:30.

Il workshop avverrà in diretta webstreaming dalle tre location collegate, ovvero Breton Spa (Via Garibaldi 27 – Castello di Godego, TV), Sacmi Imola (Via Selice Prov.le 17/A – Imola, BO) e Serim Srl (Via Garibaldi 57 – Carugate, MI).

Il collegamento diretto video-audio interattivo consentirà ai partecipanti presenti nelle varie sedi di seguire tutti gli interventi che si alterneranno dalle 3 location, interagendo anche con i relatori.

Il WORKSHOP è L’EVENTO ADACI che dà ai partecipanti, amministratori, direttori generali e manager degli approvvigionamenti, l’opportunità di:

  • ‘’scambiarsi informazioni e dati‘’ che derivano dall’esperienza quotidiana
  • ’’confrontarsi‘’ con Il ‘’sentimento del mercato‘’ portato dai compratori e i ‘’dati oggettivi’’ rilevati sui mercati internazionali
  • ‘’conoscere‘’ Mercati, disponibilità, prezzi, tendenze e stime previsionali

La partecipazione al workshop dà diritto a 4 crediti per il mantenimento dell’attestazione Q2P ADACI.

È indispensabile l’iscrizione on-line ai seguenti link:

 

Per informazioni rivolgersi a:

Termine per l’iscrizione: fino a esaurimento dei posti a disposizione.

Quote di iscrizione per i partecipanti:

€ 380,00 + IVA Soci ADACI

€ 530,00 + IVA Non Soci ADACI

Importante: Per i soci qualificati è previsto uno sconto del 50% sulla quota di iscrizione

È possibile richiedere l’iscrizione a Socio ADACI al momento della iscrizione (socio ORDINARIO per il 2020 € 160,00).

 

SCARICA LA LOCANDINA

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI ADACI 2019 c/o Villa Fenaroli – Rezzato (BS), 22 giugno

A TUTTI I SOCI DELL’ADACI                        

                                                                                                                              Milano, 20 maggio 2019

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA SOCI ADACI

L’assemblea ordinaria è convocata in prima convocazione presso la Sede di Milano giovedì 20 Giugno 2019 alle ore 6,00 e in seconda convocazione:

SABATO 22 GIUGNO 2019 ALLE 8.45

c/o VILLA FENAROLI PALACE HOTEL – Via Mazzini 14 – 25086 Rezzato (BS)

 

Con il seguente ordine del giorno:

  1. Relazione del Presidente sull’attività dell’ADACI;
  2. Relazione del Consiglio Nazionale sul Bilancio al 31/12/2018;
  3. Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2018;
  4. Approvazione del bilancio al 31/12/2018;
  5. Approvazione del budget 2019;
  6. Comunicazioni dell’Amministratore Delegato e Presidente di Adaci Formanagement Srl;
  7. Nomina/Revoca Soci Onorari;
  8. Varie ed eventuali.

 

I REGISTRI ED I DOCUMENTI CONTABILI SONO A DISPOSIZIONE DEI SOCI IN SEDE NEI GIORNI FERIALI PRECEDENTI L’ASSEMBLEA NELL’ORARIO D’UFFICIO. 8,30-13,00/14,00-18,00.

Ricordiamo che la partecipazione è riservata ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa 2019 e che, secondo quanto prescrive l’articolo 8 dello Statuto, ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di 5 deleghe di altri soci, purché in regola con il pagamento della quota 2019. Per eventuali deleghe potrà essere utilizzato il modulo seguente.

 

SCARICA IL MODULO DELEGA

 

Il Presidente

Fabrizio Santini

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

ADACI Sezioni Lombardia/Liguria e Piemonte/Valle d’Aosta ti invitano al Workshop “Analisi scenario macroeconomico andamenti e previsioni mercati materie prime, beni e servizi”

Le Sezioni ADACI Lombardia/Liguria e Piemonte/Valle d’Aosta sono liete di invitarti al Workshop “Analisi scenario macroeconomico andamenti e previsioni materie prime, beni e servizi”, in programma giovedì 9 maggio 2019 dalle 9:00 alle 16:40.

Il workshop si svolgerà presso la Sede Sanofi S.p.A., Viale Luigi Bodio 37/b (MI).

Le tematiche trattate nell’attuale Workshop comprendono:

  1. Una visione complessiva economico/finanziaria del mercato globale (quadro generale macroeconomico e monetario) e delle sue possibili evoluzioni.
  2. Una panoramica sulle principali utilities e commodities, anche con riferimento ai  possibili reciproci effetti di sostituzione.
  3. L’esame di alcune specifiche questioni relative: all’operatività nel mercato globale dei servizi di logistica/trasporti; al supporto nelle scelte relative all’area ICT; all’utilizzo della PNL (Programmazione Neuro-Linguistica) nella gestione dei Fornitori e nelle negoziazioni.
  4. Una serie di analisi di trend e previsioni su alcuni fondamentali mercati delle materie prime, da cui poter trarre valutazioni da applicare nella programmazione della loro acquisizione in armonia con il ciclo produttivo delle proprie imprese (verificando l’andamento del budget in corso e preparando quello dell’anno successivo).

La partecipazione al workshop dà diritto a 4 crediti per il mantenimento dell’attestazione Q2P ADACI.

È indispensabile l’iscrizione on-line al seguente link: https://shop.adaciformanagement.it/analisi-scenario-macroeconomico-milano-09-maggio.html

Quota di partecipazione, comprensiva di colazione di lavoro, coffee break ed atti preparatori del Workshop:

Soci ADACI Sostenitori e Qualificati: 200 EURO + IVA

Altri Soci ADACI: 250 EURO + IVA

Non soci ADACI: 400 EURO + IVA

N.B.: L’iscrizione all’Associazione (la quota annuale come Socio Ordinario è di 160 euro) può avvenire anche contestualmente alla prenotazione per la partecipazione al WORKSHOP.

 

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.adaci.it e rivolgersi alle Segreterie:

ADACI Lombardia/Liguria – sez.lombardia@adaci.it

Via Imperia, 2 – 20142 Milano Tel. 02/40072474 – 02/40090362

ADACI Piemonte/Valle d’Aosta – sez.piemonte@adaci.it

c/o GEVAL Srl in corso Vinzaglio 2 – 10121 Torino Tel. 02/40072474

ADACI Formanagement Srl SU – formanagement@adaci.it

Via Imperia, 2 – 20142 Milano Tel. 02/40072474 – 02/40090362

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ADACI Sezioni Tre Venezie ed Emilia Romagna e Marche ti invitano al Workshop “Verifica del budget approvvigionamenti per l’anno 2019”

Le Sezioni ADACI Tre Venezie ed Emilia Romagna e Marche sono liete di invitarti al Workshop “Verifica del budget approvvigionamenti per l’anno 2019”, in programma mercoledì 10 aprile 2019 dalle 8:45 alle 17:30.

Il workshop avverrà in diretta webstreaming dalle due location collegate, ovvero Confindustria Emilia – Sede di Modena (Via Bellinzona, 27/a – Modena) e SINECTRA s.r.l. (Via Villabella 24/a San Bonifacio – Verona).

Il collegamento diretto video-audio interattivo consentirà ai partecipanti presenti in entrambe le sedi di seguire tutti gli interventi che si alterneranno dalle 2 location, interagendo anche con i relatori.

il Workshop è l’evento ADACI che dà ai partecipanti, amministratori e manager degli approvvigionamenti, l’opportunità di:

  • scambiarsi informazioni e dati che derivano dall’esperienza quotidiana
  • confrontarsi con il sentimento del mercato portato dai compratori e i dati oggettivi rilevati sui mercati internazionali
  • conoscere mercati, disponibilità, prezzi, tendenze e stime previsionali

La partecipazione al workshop dà diritto a 4 crediti per il mantenimento dell’attestazione Q2P ADACI.

È indispensabile l’iscrizione on-line ai seguenti link:

Termine per l’iscrizione: fino a esaurimento dei posti a disposizione.

Le quote di iscrizione per i partecipanti sono:

€ 380,00 + IVA Soci ADACI

€ 530,00 + IVA Non Soci ADACI

Importante: per i soci qualificati è previsto uno sconto del 50% sulla quota di iscrizione.

È possibile richiedere l’iscrizione a Socio ADACI al momento della iscrizione (socio ORDINARIO per il 2019: € 160,00).

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