ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Il futuro degli acquisti? Autonomous Procurement!

Come prepararsi oggi al procurement di domani

La rapida evoluzione delle tecnologie digitali quali Intelligenza Artificiale (AI), Machine Learning, robotic process automation (RPA) e l’Internet of Things (IoT) sta guidando inesorabilmente la gestione del processo di acquisto verso modelli di “Automous Procurement”. La trasformazione è già iniziata, con piattaforme che incorporano l’intelligenza necessaria per compiere autonomamente attività ripetitive fortemente time consuming, quali ad esempio il controllo documentale relativo ai fornitori, ma non solo; grazie alla capacità di apprendere dal comportamento degli utenti, le soluzioni più avanzate abilitano assistenti digitali sempre più evoluti, in grado di guidare gli utenti nello svolgimento delle attività quotidiane e nei processi decisionali.

“L’intelligenza artificiale è già presente nella nostra soluzione JAGGAER ONE e aiuta gestire la complessità insita nei processi source-to-pay” spiega Mario Messuri, General Manager JAGGAER Italia e VP South Europe.

L’evoluzione verso l’Autonomous Procurement prevede 4 passaggi, schematizzati nella figura.  Si tratta di un percorso lungo ma è importante essere consapevoli del proprio posizionamento per implementare le azioni necessarie per non restare indietro nella digital procurement transformation.

Il webinar “Four steps to Autonomous procurement”, condotto da Amenallah Reghimi, Director of Product Management JAGGAER affronta il tema focalizzando su:

  • panoramica sul percorso verso l’Autonomous Procurement
  • tendenze evolutive del procurement nei prossimi 10 anni
  • perché è importante partire subito per avere successo tra dieci anni
  • come JAGGAER può supportare il viaggio verso l’autonomous procurement

Clicca qui per vedere il webinar ondemand gratuitamente >>

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OPPORTUNITY SERVICE IN STREAMING

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ADACI lancia l’evento Opportunity Service in streaming!

Visto il momento critico che l’Italia sta vivendo a causa del contagio da COVID-19, ADACI propone ai propri soci l’OPPORTUNITY SERVICE in streaming martedì 31 marzo 2020 per condividere online i seguenti argomenti:

Ore 10,30
Emergenza COVID 19   
L’approccio al rischio nella supply chain e misure di contenimento: il punto di vista di ADACI
 
Ore 11,00
Presentazione aziende sponsor            
 
Ore 11,30
Relazione
Supply management                           
 
Ore 11,50
Presentazione aziende sponsor          
 
Ore 12,30
Case study di successo
 
Ore 12,50
Presentazione progetto Virgilio ADACI e chiusura evento
 

OPPORTUNITY SERVICE vuole essere una risposta all’esigenza di massimizzare l’efficacia della ricerca di fornitori.
ADACI offre business matching tra i soci e aziende Partner tra specialisti di vari settori merceologici organizzando gli speed meeting: mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 aprile dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

Per questo evento è possibile iscriversi in 2 modi:

-LATO BUYER: ISCRIZIONE ONLINE

CODICI VALIDI PER ACCEDERE ALL’EVENTO:

-LATO FORNITORE E/O PARTNER: contattare Paola Camporese – Segreteria Commerciale ADACI Tre Venezie (Tel. 049-8077125 – sez.trevenezie@adaci.it) oppure Fabrizio Santini – Presidente Nazionale ADACI (fabrizio.santini@adaci.it)

La partecipazione all’evento è gratuita e dà diritto a 2 crediti per il
mantenimento dell’attestazione Q2P ADACI

Scarica la locandina

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ADACI lancia un’iniziativa a favore del mondo della fornitura e della subfornitura

L’iniziativa ha l’obiettivo di mettere in contatto aziende che necessitano di prodotti e servizi
con le realtà produttive locali che in questo momento possono supportare le filiere
produttive e di raccogliere iniziative da inviare, come proposta, al MISE.

ADACI, Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, i cui oltre 1200 soci sono manager/buyer del mondo professionale del Purchasing e Procurement, lancia il progetto OPP 2020.

Il progetto ha lo scopo di segnalare e individuare necessità produttive specifiche in questo momento di difficoltà legate all’emergenza COVID-19.

L’iniziativa si rivolge a tutte le aziende del territorio nazionale che in qualche modo hanno difficoltà produttive e/o di approvvigionamento di materie prime, servizi e prodotti di vario genere legati proprio alla emergenza in essere.

La community di ADACI, grazie sia al numero delle aziende rappresentate sia al legame di collaborazione esistente tra i soci, potrebbe supportarti a gestire un piano di recupero o a reperire nuove fonti o soluzioni di fornitura.  

Contatta la segreteria nazionale allo 02-40072474 int.5 oppure invia una mail a covid19-desk@adaci.it e vedremo di dare corso ad iniziative e risposte in tal senso.

 ADACI è anche a disposizione di associazioni industriali manageriali proprio per formare una rete reale di diffusione di proposte e supporto alla fornitura e alla subfornitura e si pone anche l’obiettivo di raccogliere le istanze dei propri Soci e delle associazioni industriali per inviare al Mise e alle autorità governative idee e proposte.

Potrai contattare anche le SEDI di ADACI a livello regionale, che sono a tua disposizione:

Adaci Sezione Piemonte e Valle d’Aosta
Tel: +39 011 2766268; e-mail: sez.piemonte@adaci.it

Adaci Sezione Lombardia e Liguria
Tel: +39 02 40072474; e-mail: sez.lombardia@adaci.it

Adaci Sezione Tre Venezie
Tel: +39 049 8077125; e-mail: sez.trevenezie@adaci.it

Adaci Sezione Emilia Romagna e Marche
Tel: +39 02 40072474; e-mail: sez.emilia@adaci.it

Adaci Sezione Toscana e Umbria
Tel: +39 02 40072474 – 338 2929221; e-mail: sez.toscana@adaci.it

Adaci Sezione Centro e Sud
Tel: +39 06 5417310 – 081 7716971; e-mail: sez.centro-sud@adaci.it

Ti invitiamo a prendere visione delle informative e degli aggiornamenti continui: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Non chiudersi in se’ stessi ma aprirsi al mondo in modo diverso …
Essendo forti dei nostri valori.
Questa sfida si può vincere soltanto se ci saranno comportamenti corretti da parte di tutti.
 
Ing. Fabrizio Santini
Presidente Nazionale ADACI
338-2929221
fabrizio.santini@adaci.it
 
 
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L’IMPATTO DEL COVID-19 SUI CONTRATTI INTERNAZIONALI E LA LORO ESECUZIONE

Il coronavirus (Covid – 19) e le decisioni di emergenza che prima la Cina e poi anche il nostro Paese sta assumendo con la normativa decretata in via di urgenza dal Consiglio dei Ministri in questi giorni (D.L. N. 9/2020, recante “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, DPCM dell’1.3.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid.19”) sta gravemente incidendo sulle capacità delle imprese di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti degli altri contraenti.

LA CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE NEGLI ORDINAMENTI

La clausola di forza maggiore è tipica dei contratti internazionali (ma non solo) che non si esauriscono in tempi brevissimi (ad es. distribuzione, agenzia, franchising, fornitura, appalti ecc. e tutti i contratti ad esecuzione continuativa) e viene di norma inserita affinché, al verificarsi di determinate circostanze eccezionali, la parte che ne subisce gli effetti possa sospendere l’esecuzione del contratto o, se la causa determinante perdura, risolverlo, senza incorrere in responsabilità contrattuali ed eventuali ipotesi di risarcimento danni.

Ad esempio, il nostro ordinamento stabilisce, nell’articolo 1256, 1° comma, c.c., che un’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Il concetto di forza maggiore risale fino al diritto romano ed è un istituto tipico dei Paesi di Civil law (lo troviamo nel diritto italiano, francese, tedesco, spagnolo ed altri) ed è stabilito espressamente anche da ordinamenti come quello cinese mentre non è invece riconosciuto espressamente dagli ordinamenti dei Paesi di Common law (U.S.A. e UK in primis). Infatti, il concetto americano di “impractibility” e quello britannico di “frustration”, che spesso vengono avvicinati al concetto di forza maggiore, hanno nella realtà una portata molto più limitata, con la conseguenza che nei rapporti sottoposti ad una di queste legislazioni se si desidera invocare un caso di forza maggiore è cruciale inserire la relativa clausola nel contratto.

Sfortunatamente, la tendenza ad operare da parte delle aziende “riciclando” modelli di clausole senza vagliare se le previsioni contenute siano idonee a coprire le diverse situazioni che volta per volta possono presentarsi  nel copiare clausole tratte da precedenti contratti, evitando di sottoporre le stesse ad un’attenta analisi e spesso senza adattarle alla situazione specifica, coloro che redigono in contratti spesso in tali clausole omettono previsioni di fatti costituenti elemento di forza maggiore che tuttavia possono verificarsi in ragione del contesto socio-economico e territoriale in cui il rapporto contrattuale si svolge.

Inevitabilmente ciò determina la circostanza che molti fatti, identificabili come elementi di forza maggiore, non siano disciplinati dalla clausola, (pochissime sono le clausole già predisposte che prevedono tra le cause scatenanti le epidemie, piuttosto che le pandemie) o, peggio ancora, vi sono testi contrattuali o rapporti di fatto non tradotti in accordi sottoscritti in cui tali clausole di forza maggiore nemmeno viene menzionata. Pur nella diversità delle previsioni legislative dei singoli Stati, nell’ambito della contrattualistica internazionale si può affermare che le epidemie, cosi come gli eventi catastrofici naturali sono generalmente indicati come causa di forza maggiore, assieme a guerre, atti d’imperio e dell’autorità pubblica.

In ogni caso, un punto deve rimanere fermo, ovvero che perché operi la forza maggiore – e dunque una parte non venga considerata inadempiente finché dura la causa di forza maggiore medesima – è necessario che tali eventi abbiano un impatto rilevante sulla possibilità di adempiere le proprie obbligazioni. In via generale è importante sottolineare che non sono considerate cause di forza maggiore quegli eventi che rendono più difficile l’esecuzione della prestazione ma solo quelli che la rendono impossibile da eseguire. Le clausole che rendono più difficoltoso adempiere la propria prestazione sono di norma relativa alla eccessiva onerosità sopravvenuta e vanno anch’esse previste nel contratto. Nei Paesi di Common Law, questa eccezione è denominata “Hardship” e va anch’essa prevista nel contratto.

Un principio generale a livello internazionale relativo alla forza maggiore è quello espresso nell’articolo 7.1.7 dei Principi UNIDROIT dove si stabilisce che:

1)         La parte inadempiente è esonerata da responsabilità se l’inadempimento è dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze.

2)         Quando l’impedimento è solo temporaneo, l’esonero produce effetto soltanto per quel lasso di tempo che appare ragionevole, tenuto conto dell’effetto dell’impedimento sull’esecuzione del contratto.

3)         La parte che non adempie l’obbligazione deve comunicare all’altra parte l’impedimento e gli effetti di esso sulla sua capacità di adempiere. Se la notifica non è ricevuta dall’altra parte entro un termine ragionevole, dopo che la parte inadempiente ha saputo o avrebbe dovuto sapere dell’impedimento, essa è responsabile per i danni derivanti da tale mancata ricezione.

4)         Le previsioni di cui sopra non impediscono all’una o all’altra parte di esercitare il diritto di risolvere il contratto o di sospendere la prestazione o di richiedere interessi sul denaro dovuto.

La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili definisce, anch’essa, la forza maggiore come quell’impedimento che è fuori dal controllo della parte che la invoca, che non è assolutamente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto e che è insuperabile.

IL COVID-19 E IL SUO IMPATTO SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Questo dunque è il frastagliato e disomogeneo scenario nel quale si inserisce la diffusione della epidemia di Covid – 19 che nelle ultime settimane ha colpito la salute di molte persone in molte parti del mondo nonchè molte aziende in ambiti fondamentali della loro operatività, con la conseguenza che molte obbligazioni contrattualmente assunte tramite la sottoscrizione di contratti commerciali rischiano di rimanere in adempiute e/o di dovere essere cancellate.

Con riferimento all’epidemia/pandemia da Covid-19, laddove le parti abbiano indicato l’evento epidemia tra le cause di forza maggiore, nessun dubbio vi sarà circa l’assenza di responsabilità della parte inadempiente per motivi legati all’epidemia stessa. Lo scoppio improvviso a livello globale di un’epidemia virale potenzialmente mortale, infatti, pare avere tutte le caratteristiche sopra citate: imprevedibilità, gravità, insormontabilità delle problematiche da essa generate.

Prendendo in considerazione una situazione per quanto possibile analoga, ovvero il caso della epidemia di SARS del 2003, i Tribunali e gli organi arbitrali cinesi di allora ritennero questo tipo di epidemia rilevante come causa di forza maggiore, purchè tale evento rispetti i criteri di imprevedibilità che ne connaturano l’esistenza.

In una decisione del 5.03.2005, la corte arbitrale cinese CIETAC ha dato torto a un venditore cinese che aveva invocato la Sars come causa di forza maggiore a giustificazione del suo inadempimento nel 2003, in quanto la Sars era scoppiata prima della data di stipula del contratto e, dunque, non poteva dirsi un evento imprevedibile per la parte cinese. Inoltre, il venditore cinese l’aveva comunicato al suo cliente olandese solo nel settembre 2003 – quindi con un ritardo di alcuni mesi ritenuto irragionevole dagli arbitri – e fornendo prove insufficienti ancor più tardi, solo nel 2004. Di conseguenza, al cliente olandese sono stati riconosciuti oltre 5 milioni di dollari a titolo di risarcimento danni.

Questo esempio chiarisce quanto sia necessaria l’immediata comunicazione alla controparte della causa di forza maggiore che si intende invocare e la sua corretta previsione in una clausola contrattuale.

Non a caso, oltre a essere stabilito da diverse legislazioni nazionali (tra cui quella cinese), nei contratti internazionali è prassi prevedere l’obbligo in capo alla parte interessata di dare tempestiva comunicazione all’altra parte insieme alla prova della forza maggiore. Nella stragrande maggioranza dei casi, fino al momento in cui la parte che sta subendo una situazione di forza maggiore non la comunica ufficialmente all’altra parte, non è esonerata dall’adempimento delle proprie obbligazioni e risponde dell’inadempimento secondo le regole delle diverse legislazioni, ivi incluso il risarcimento di tutti i danni patiti dall’altra parte (si veda sul punto l’art. 79 della Convenzione di Vienna che prevede l’obbligo del risarcimento del danno a carico della parte che ha omesso di segnalare tempestivamente all’altra parte una situazione ricadente nell’ambito della forza maggiore).

Un ritardo nella comunicazione può trovarsi sanzionato proprio con la perdita del diritto di invocare la forza maggiore, non solo per quanto previsto nel testo dei singoli contratti ma anche in applicazione di quanto espressamente previsto dalla legge. La legge cinese, per esempio, prevede espressamente che deve risarcire il danno la parte che non ha dato comunicazione alla controparte o l’abbia ritardata ingiustificatamente.

Quanto alla prova della forza maggiore, al momento per esempio l’Ufficio Generale del Ministero del Commercio cinese ha deciso di fornire alle aziende cinesi certificati di forza maggiore, consulenza legale e altro al fine di proteggere tramite tali certificazioni le proprie aziende per il mancato rispetto del termine di consegna delle merci a causa dell’epidemia, cercando in questo modo di offrire un aiuto concreto alle aziende che debbono provare l’esistenza di una situazione di forza maggiore.

Il potere di emettere tali certificazioni è stato delegato a 6 Camere di Commercio cinesi, che a questo punto, sottraggono a qualsiasi magistrato nazionale o estero ogni possibilità di valutazione certificando a priori che si tratta di un’esimente legalmente inattaccabile ad inadempimenti per sancita forza maggiore. Tali provvedimenti pare siano in via di emanazione anche in altri Paesi del Medio Oriente (in primis l’Iran maggiormente provato dal Covid-19). Solo una valutazione caso per caso potrà stabilire la legittimità o meno dell’applicabilità del provvedimento governativo al singolo contratto.

In generale, vi è la speranza che anche le autorità italiane forniscano analogo supporto alle imprese italiane del Nord Italia (per ora ma in generale di tutto il territorio italiano che dovesse rivelarsi soggetto alle conseguenze della epidemia da Covid-19) che, attualmente, si trovano nell’impossibilità di produrre o consegnare i beni ai rispettivi clienti e che necessiteranno quasi con certezza di fornire la prova dell’espandersi della epidemia da Covid-19 in una misura non prevedibile ab origine.

In ogni caso, è fondamentale non trascurare gli obblighi informativi verso la controparte anche perché le omesse o fuorvianti informazioni possono incidere sulla responsabilità contrattuale risarcitoria, anche da ritardo.

Oltre alla possibilità concreta di invocare la forza maggiore, l’incertezza sui tempi di consegna o sull’adempimento, può comunque rendere opportuna una rinegoziazione e modifica del contratto concordata tra le parti.

Le alternative al riguardo possono essere riassunte in alcune ipotesi che andremo qui di seguito a vagliare, vale a dire RINEGOZIAZIONE, SOSPENSIONE E, NELLE PEGGIORI IPOTESI, RISOLUZIONE DEI CONTRATTI.

RINEGOZIAZIONE

Nella situazione di attuale incertezza la rinegoziazione con la controparte costituirà senza dubbio la strada preferibile. Questa può consistere nella redazione di un accordo scritto ex novo, in un addendum, in un prolungamento e/o estensione concordata della durata del contratto o ancora, nei casi più complessi, nel riequilibrare gli obblighi delle parti adeguandoli alla natura della situazione.

In mancanza di accordo scritto, occorrerà fare riferimento alla legge scelta dalle parti nel contratto o, in mancanza di detta scelta, alla legge applicabile al contratto.

Conoscere le regole da un punto di vista legale previene passi falsi che espongono le aziende a contenziosi, a potenziali richieste di risarcimento dei danni e, soprattutto, serve per rinegoziare al meglio, quando ciò si rivela necessario. È evidente che, come non mai, la problematica della legge scelta per regolare il contratto gioca in questa situazione un ruolo fondamentale nell’ipotesi di mancanza o di lacune nella clausola inerente la forza maggiore. Mai come ora è necessario che le aziende pongano la massima attenzione alla redazione del testo contrattuale con particolare riferimento anche alla clausola sulla legge applicabile.

SOSPENSIONE

Nei contratti commerciali internazionali, è spesso prevista nel contratto la possibilità di sospendere il contratto per un periodo che può variare da alcune settimane a alcuni mesi e la conseguente regolamentazione delle conseguenze di tale sospensione.

Naturalmente, la sospensione non può prolungarsi indefinitamente e, in molti contratti, si stabilisce che, decorso un certo termine, il contratto debba essere risolto o rinegoziato o, eventualmente, che al termine del periodo di sospensione una delle parti abbia diritto a ripresentare le scadenze dei propri adempimenti non necessariamente in misura proporzionale al periodo di sospensione ma anche avendo riguardo agli impegni nel frattempo assunti nei confronti di altri contraenti.

Analogamente ad altri ordinamenti, se l’impossibilità temporanea si protrae, la legge italiana consente al creditore che non abbia più interesse alla prestazione dell’altra parte di risolvere il contratto anche qualora non abbia più un apprezzabile interesse ad una prestazione solo parziale (art. 1256, 2° comma e art. 1464 codice civile).

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Infine, nei casi più complessi, all’inadempimento causato dall’epidemia di Covid-19 può conseguire la risoluzione del contratto.

Posto che, nei contratti internazionali generalmente non è previsto che la causa di forza maggiore faccia terminare automaticamente la relazione contrattuale, questa ipotesi deve comunque essere presa in considerazione in particolar modo per i profili risarcitori che ne conseguono. Vi sono, inoltre, settori in cui la regolamentazione è molto specifica – per esempio il settore delle costruzioni con i vari Books (modelli di contratto) della FIDIC – che stabiliscono che a seguito del ricevimento della comunicazione dell’esistenza di un caso di forza maggiore il contratto non si sospende ma si risolve direttamente. È fondamentale sapere quanto sopra perchè non sempre (quasi mai) è interesse della parte che subisce la situazione di forza maggiore risolvere il contratto. In questo senso si invitano le aziende che operano in questo settore a prendere visione dei contratti sottoscritti ed eventualmente a contattare tempestivamente l’altra parte al fine di raggiungere regolamentazioni e accordi specifici che non danneggino le imprese.

Tendenzialmente alla risoluzione del contratto – per valida causa di forza maggiore -, seguirà una determinazione e liquidazione dei costi e delle spese secondo i criteri previsti (eventualmente) dal contratto e dalla legge applicabile, tenendo conto che non potranno essere risarcibili i danni per inadempimento sempre a condizione che la parte non fosse già inadempiente per altri motivi e non abbia tardato ingiustificatamente a comunicare all’altra l’impedimento di forza maggiore e che provi tale sussistenza della forza maggiore medesima.

Quanto ai profili restitutori, il diritto italiano prevede che la parte impossibilitata totalmente da causa di forza maggiore non possa richiedere la controprestazione all’altra e debba restituire quanto ricevuto. Se l’impossibilità ha riguardato solo una parte della prestazione, la controparte avrà diritto ad una corrispondente riduzione del prezzo (artt. 1463 e 1464 codice civile). Tali criteri restitutori si ritrovano spesso nei contratti internazionali. Ad esempio, la clausola modello di Forza maggiore dell’ICC (2003), prevede che la parte che abbia tratto un beneficio dal contratto parzialmente eseguito, debba comunque compensare l’altra in misura equivalente al beneficio ricevuto.

In conclusione, affinché all’epidemia/pandemia sanitaria non si affianchi una vera e propria pandemia commerciale occorrerà che tutti gli operatori che abbiano a gestire situazione potenzialmente affette dalla epidemia di Covid-19, a prescindere dalle Nazioni attualmente coinvolte, vaglino con grande attenzione la propria specifica situazione e i propri contratti in essere, nonché quelli in corso di negoziazione, al fine di prevenire danni che potrebbero diventare estremamente gravosi.

STUDIO LEGALE FALBO & MANARA

Per approfondimenti Vi invitiamo a consultare il programma del corso CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE del prossimo 27/04 (clicca sul titolo per visualizzare il dettaglio della giornata formativa)

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

L’innovazione digitale per gestire i fornitori nelle PMI

A cura di Giampiero Volpi, Consulente e-procurement Niuma

 

Perché l’innovazione digitale nel procurement?

Una nuova fase di innovazione digitale via web ha modificato lo scenario della relazione tra le aziende e i propri fornitori favorendo il passaggio alle metodologie telematiche dell’e-procurement. Il settore pubblico si è già significativamente inserito nel nuovo scenario grazie anche a un supporto normativo che progressivamente è diventato più puntuale e coercitivo: la fatturazione elettronica è una realtà; la gestione degli appalti e degli acquisti deve passare attraverso procedure telematiche; gli operatori economici che vogliono partecipare a procedure pubbliche di acquisto devono essere registrati e certificati su sistemi digitali; l’Unione Europea sta definendo standard che permettano di operare in modalità telematica a livello internazionale. Il settore privato, più complesso e variegato di quello pubblico, è caratterizzato da luci e ombre: l’innovazione è partita prima, ma fatica a svilupparsi soprattutto nell’area delle piccole e medie imprese dove è più difficile reperire e aggregare le competenze necessarie e dove sono più limitati i budget dedicati alla formazione delle nuove professionalità. L’e-procurement del settore pubblico, attraverso l’ampio coinvolgimento del settore privato, contribuisce a diffondere la conoscenza e l’uso delle pratiche digitali; norme legislative come quella finalizzata alla promozione della fatturazione elettronica tra privati (Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015), possono fornire utili incentivi.

La diffusione dell’e-procurement nel settore privato vede come protagoniste prevalentemente le grandi imprese, molte delle quali hanno adottato piattaforme informatiche specializzate che coprono buona parte dell’operatività di un Ufficio Acquisti e praticano la fatturazione elettronica soprattutto all’interno delle filiere di settore (farmaceutico, alimentare, grande distribuzione, elettrodomestici, ecc.). Nel mondo delle PMI, comprendendo anche le imprese con fatturati fino a 100 – 150 milioni di euro, l’innovazione digitale molto spesso si limita all’uso dei sistemi gestionali (ERP) per trattare in modo strutturato solo alcuni aspetti del processo di approvvigionamento, come le richieste di acquisto e la gestione degli ordini. In molti casi si limita addirittura alla sostituzione dei documenti cartacei scambiati con i propri fornitori tramite la tradizionale posta con file elettronici da trasmettere via e-mail.

È un passo importante nel processo di dematerializzazione ma è ancora troppo limitato per quanto riguarda la memorizzazione, l’elaborazione e la fruizione delle informazioni, soprattutto quando i fornitori sono numerosi e si opera in un contesto globalizzato con informazioni complesse.

Un processo efficace di e-procurement richiede anche altre componenti quali, per esempio, la gestione dei fornitori e la gestione della negoziazione nei processi di acquisto. La prima permette di coinvolgere nelle richieste di offerta i fornitori più idonei e affidabili sulla base di dati verificati; la seconda supporta l’analisi delle offerte e il processo di aggiudicazione. Inoltre, l’integrazione delle varie componenti permette di condividere le informazioni tra le fasi del processo di approvvigionamento, crea progressivamente valore aggiunto e riduce drasticamente i carichi e i tempi di lavoro, limitando l’intervento manuale del professionista degli acquisti alle azioni che possono competere solo alla sua sfera di conoscenze e di esperienza.

In questo articolo si vogliono mettere in evidenza alcuni benefici prodotti dall’innovazione digitale nelle modalità e negli strumenti che una PMI usa per organizzare e qualificare in un Albo strutturato i propri fornitori, patrimonio di risorse che incide significativamente sulla sua catena del valore e quindi sulla qualità e competitività dei suoi prodotti e dei suoi servizi. La focalizzazione è soprattutto sul tema dei carichi di lavoro che, è bene ricordare, riguardano entrambi gli attori della relazione cliente – fornitore: l’impresa cliente deve controllare e verificare (e in alcuni casi anche inserire) i dati di centinaia o migliaia di fornitori; l’azienda fornitrice deve inserire e aggiornare sistematicamente i propri dati nell’Albo di ciascuno dei propri clienti, ripetendo l’operazione con modalità diverse in assenza di standard riconosciuti e applicati.

La gestione digitale dei fornitori nelle PMI

La tecnologia web ha proposto eccellenti soluzioni per le imprese più grandi, che possono adottare piattaforme di e-procurement complete, dotate di tutte quelle funzionalità che coprono il loro spettro di attività fatto da forniture e servizi complessi ed economicamente rilevanti.  Diversa è la situazione di una PMI, dove il professionista di un Ufficio Acquisti di dimensione e struttura limitata deve dividersi su più attività e deve usare strumenti adatti per ottimizzare i tempi e lavorare in autonomia. Gli strumenti devono:

  • essere semplici e intuitivi, con help on-line contestuali;
  • essere snelli nelle procedure, per esempio limitando la differenziazione tra categorie merceologiche nei questionari di qualificazione e la specializzazione nelle valutazioni;
  • essere in grado di limitare la richiesta di dati da inserire manualmente e di reperire automaticamente informazioni da altre fonti;
  • essere dotati di motori interni di elaborazione in grado di produrre informazioni strutturate e indicatori ausiliari adeguati a sostenere un processo decisionale.

L’introduzione dell’innovazione digitale di ultima generazione ha un costo in termini economici, di tempo e di competenze, ma deve essere considerata come una potente leva di miglioramento. I benefici prodotti in termini non solo di efficienza, ma anche di costi complessivi, di riduzione delle difettosità, di disponibilità di un patrimonio informativo ricco e facilmente accessibile, condivisibile e fruibile, sono già stati ampiamente provati dalle esperienze pratiche. Tuttavia, l’adozione di strumenti tecnologici non basta per innovare se non è accompagnata da un appropriato adeguamento dell’organizzazione e delle competenze.

Le fasi della gestione digitale dei fornitori nelle PMI

L’adozione di un Albo Fornitori strutturato con tecnologia web dove l’impresa qualifica i propri fornitori produce benefici in tutte le fasi, a partire dalla ricerca di nuovi fornitori mediante lo “Scouting attivo”, fino alla misurazione delle prestazioni di fornitura.

Lo scouting dei fornitori

L’Ufficio Acquisti ha il compito di portare costantemente avanti l’attività di scouting attivo per conseguire sia un miglioramento economico e complessivo dei livelli di servizio e dei contenuti tecnico-qualitativi nell’approvvigionamento di beni e servizi, sia per ricercare nuove tecnologie, nuove competenze e alternative di fornitura.

Lo scouting dei fornitori è composto da una fase preliminare di analisi, una fase di ricerca attiva e una fase finale di verifica e qualificazione in Albo.

La fase preliminare comprende attività di analisi della situazione corrente in funzione dei fabbisogni aziendali: stato delle categorie merceologiche; posizionamento sul mercato di fornitura e individuazione, anche quantitativa, del bisogno di nuovi fornitori; definizione dei profili dei fornitori da cercare e del repertorio di scouting per strutturare i risultati della ricerca.

La tecnologia dell’Albo Fornitori aiuta questi processi. Per alcune analisi, quali quelle relative alle categorie merceologiche, l’Albo mette a disposizione degli indicatori calcolati direttamente dai dati strutturati già disponibili in Albo, per esempio quelli relativi alla quantità, qualità e caratteristiche dei fornitori qualificati. Gli stessi dati, arricchiti delle valutazioni delle prestazioni, della distribuzione della spesa tra i fornitori e dell’anzianità del rapporto di fornitura, deducibili dai sistemi di negoziazione e di gestione degli ordini, forniscono la base per calcolare gli indicatori del posizionamento sul mercato di fornitura. Altri aspetti, come quelli riguardanti l’introduzione di nuove tecnologie non ancora presenti presso i fornitori in Albo, sono invece oggetto di valutazioni dirette da parte del professionista degli acquisti. Infine, l’Albo mette a disposizione la funzionalità per definire i profili dei fornitori da cercare, con i relativi parametri di nazionalità, tipologia di produzione, fatturato, ecc., e il conseguente repertorio di scouting, contenitore informatico dei dati dei fornitori che saranno via via individuati.

Nello scouting tradizionale la fase preliminare si conclude con l’individuazione delle fonti di ricerca e delle modalità di indagine per operarvi sopra. Le fonti possono essere di natura diversa: letteratura specializzata, cataloghi promozionali, cataloghi di fiere, siti specializzati, internet, ecc. La campagna di ricerca può risultare complessa con notevole dispendio di tempo e deve essere supportata dalla memorizzazione dei parametri usati e dei risultati ottenuti, utili per indirizzare una nuova campagna evitando quei percorsi di ricerca che si sono già rivelati inefficaci.

Le difficoltà possono essere superate da un sistema di scouting digitale “intelligente”, che consiste in una funzionalità dell’Albo capace di acquisire il profilo del fornitore da cercare o di generarlo sulla base della similarità con uno o più fornitori di riferimento già presenti in Albo. I parametri del profilo vengono utilizzati come filtri sia per accedere, dietro autorizzazione, a siti istituzionali come le Camere di Commercio, banche dati di agenzie specializzate e certificate, siti di contenuti, sia per navigare sui social network facendo l’analisi di dati non strutturati con le tecnologie proprie dei “Big Data”. Ogni azienda individuata, con il proprio indicatore di verosimiglianza rispetto al profilo di ricerca, popola automaticamente con i dati reperiti sia il repertorio di scouting sia i campi dell’Albo comparendo, con questi dati preliminari, come un nuovo potenziale fornitore.

Il risultato è analogo a quello che si ottiene attraverso lo “Scouting passivo”, che consiste invece in una registrazione on-line spontanea nell’Albo, fatta con l’inserimento manuale di dati da parte di un operatore economico che vuole candidarsi a diventare fornitore.

Qualificazione in Albo

Se gli indicatori di verosimiglianza di un’azienda trovata non sono soddisfacenti, è possibile approfondire la ricerca con l’introduzione di ulteriori filtri. Tuttavia si deve tenere conto che raramente una ricerca si esaurisce solo sulla base di dati garantiti da agenzie specializzate e certificate; nella maggior parte dei casi il sistema di scouting attivo deve ricorrere a dati raccolti anche da altre fonti, dove le informazioni possono avere una valenza significativamente promozionale. L’esperienza insegna che nei processi tradizionali di scouting mediamente su dieci aziende individuate solo due vengono qualificate definitivamente nell’Albo. Anche se con il processo di scouting digitale intelligente ci si aspetta una percentuale più alta, è opportuno, prima di accreditare un’azienda in Albo, sottoporla a un processo accurato di qualificazione. Questo processo, che vale anche per gli operatori economici che si sono registrati spontaneamente, viene basato su un questionario di approfondimento, su una documentazione comprovante i dati raccolti o dichiarati e su eventuali visite ispettive.

Dove interviene la tecnologia informatica? Il questionario è composto da domande che richiedono risposte da inserire manualmente da parte dell’operatore economico e domande che prevedono risposte che possono essere disponibili in fonti esterne. Sulle risposte manuali la tecnologia dell’Albo interviene, ove possibile, con algoritmi di analisi e calcolo capaci di valutarle automaticamente, al fine di evitare dei giudizi soggettivi e minimizzare lo sforzo richiesto al professionista valutatore dell’Ufficio Acquisti.

Sulle altre domande la tecnologia mette a disposizione un’interfaccia che permette all’Albo di collegarsi per esempio con un’agenzia di rating, e recuperare informazioni quali dati aziendali, dati economico finanziari dedotti e documentati da un certificato di bilancio, dati ausiliari quali indicatori di solidità finanziaria, analisi della composizione societaria, connessioni e partecipazioni con altre società, evidenza di negatività che impattano sulla solidità e sulla reputazione dell’azienda, e così via. Questi dati popolano automaticamente i campi delle risposte, liberando sia l’operatore economico dall’onere dell’inserimento manuale sia, essendo già certificati, il professionista dell’Ufficio Acquisti dall’onere della verifica, analisi e valutazione.

Monitoraggio dei comportamenti e delle prestazioni dei fornitori attivi

Il ciclo di gestione del fornitore si completa con il monitoraggio sia dei comportamenti, quali il rispetto formale delle normative giuridiche e dei valori etici (rating di legalità), sia del mantenimento delle certificazioni tecniche e professionali richieste, sia del rispetto dei termini e delle condizioni dei contratti che gli sono stati assegnati e della capacità di portare innovazione e produrre qualità (rating tecnico-operativo di prestazione). Operazioni che un Albo digitale permette di fare sistematicamente nel tempo in modo efficace. L’Albo, infatti, prevede la funzionalità per inserire, aggiornare e verificare i documenti digitali attestanti la regolarità contributiva, i carichi pendenti, la conformità alle norme della sicurezza e il mantenimento delle certificazioni tecniche e professionali richieste, attraverso una gestione che notifica automaticamente la scadenza dei documenti, evidenzia le situazioni di irregolarità e alimenta un archivio documentale strutturato e immediatamente accessibile.

Può, inoltre, analogamente a quanto fatto in fase di qualificazione, acquisire periodicamente da un’agenzia di rating dati e documenti già certificati relativi al bilancio, a indicatori finanziari, a eventuali cambi di assetto societario e a informazioni su sopravvenute negatività.

La valutazione delle prestazioni nella fornitura di beni ed erogazione di servizi, quali puntualità, rispetto dei requisiti, dei livelli e dei costi, è un’operazione più complessa, dipendente dall’organizzazione e dalle politiche dell’impresa, comunque irrinunciabile se si vuole avere un quadro accurato e aggiornato del fornitore. L’Albo mette a disposizione diverse modalità operative. La formula più “economica” è la rilevazione periodica – una, due o più volte all’anno – delle prestazioni con un questionario che raccoglie giudizi di sintesi basati su più contratti, utile per parametri quali l’andamento dell’assistenza, la disponibilità del fornitore, la capacità di relazionarsi con il committente, ma influenzata dalla soggettività e scarsa di dettagli. Una modalità più accurata e più fondata su elementi oggettivi e misurabili prevede che le rilevazioni siano fatte in modo più puntuale, per esempio su ciascun contratto e addirittura su eventi quali entrate merci, acquisizioni di servizi e SAL che rappresentano momenti di analisi di una prestazione propedeutici all’emissione di una fattura. La tecnologia digitale dell’Albo può permettere al professionista che ha usufruito della fornitura, di esprimere le ragioni puntuali utili sia per autorizzare la fatturazione che per valutare la prestazione.

Si ottiene un’efficienza e una qualità ancora maggiori se è possibile usare dati già presenti nei sistemi gestionali quali gli scostamenti di date e costi tra valori previsti ed effettivi. Da valutazioni così strutturate si ottengono sia gli stati correnti che le evoluzioni temporali delle prestazioni del fornitore.

Classificazione del fornitore

Le informazioni raccolte durante il ciclo di vita di un fornitore presso l’impresa sono molto numerose e diversificate; la disponibilità di un Albo digitale permette di organizzarle in modo strutturato in un fascicolo elettronico consultabile con facilità e immediatezza. La disponibilità aggiuntiva di indicatori di sintesi facilita al professionista dell’Ufficio Acquisti l’individuazione di quei casi che richiedono il suo intervento. 

Gli indicatori usati più frequentemente, da quantificare possibilmente con un punteggio o almeno classificare in livelli di importanza, sono la rilevanza per l’impresa, il livello di criticità, il livello di dipendenza reciproca, la qualità. Questi indicatori sono automaticamente calcolati e aggiornati sulla base dei dati già acquisiti in Albo e sono presentati sia in forma grafica che tabellare per una lettura più immediata e per ulteriori utilizzi.

Conclusioni

Per digitalizzare l’area del procurement e farla partecipare al processo di innovazione del “Sistema Paese” che, grazie anche alle nuove tecnologie, può diventare più efficiente e competitivo, bisogna passare attraverso il mondo delle PMI che rappresentano la grande maggioranza delle imprese. Per raggiungere l’obiettivo occorre che vengano messe a disposizione soluzioni informatiche adeguate a questo mercato. Niuma, società specializzata nella costruzione di piattaforme di e-procurement, ne è convinta e si è impegnata nella realizzazione di strumenti informatici snelli, molto guidati e quindi di facile utilizzo, basati su componenti software OpenSource per migliorarne la sostenibilità economica, disponibili in cloud con assistenza molto puntuale. I carichi e i tempi di lavoro sono minimizzati sia ricorrendo all’acquisizione automatizzata di informazioni disponibili in rete o in agenzie di rating, sia automatizzando ove possibile i processi operativi.

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

E’ online il nuovo numero della rivista di ADACI “Approvvigionare”

E’ online il nuovo numero di marzo della nostra rivista “Approvvigionare”, il periodico associativo di informazione e cultura a cura del Direttore Responsabile e Socio Onorario Michele Anzivino.

Se sei socio ADACI, puoi scaricare e leggere la rivista direttamente dalla tua area riservata sul sito ADACI.

Per poter scaricare il file:

1. vai sul sito ADACI www.adaci.it
2. accedi all’area riservata (in alto a destra)
3. inserisci la tua mail di accesso e la password in tuo possesso (se non la ricordi, puoi chiederla direttamente al sistema)
4. entra in DOCUMENTI e clicca su RIVISTA APPROVVIGIONARE

Ora potrai scaricare il documento. Buona lettura!

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Lavoro: si ricerca un addetto ufficio acquisti a Latina

Riceviamo e segnaliamo la ricerca di una risorsa nell’Ufficio Acquisti:

RUOLO: Addetto Ufficio Acquisti

AREA: Ufficio Acquisti e Logistica

DIPENDENZA GERARCHICA: Responsabile Ufficio Acquisti

RAPPORTI INTERFUNZIONALI INTERNI: Responsabile Ufficio Acquisti, Project Manager, Commerciali, Progettisti, Amministrazione, Produzione, Magazzino

RAPPORTI INTERFUNZIONALI ESTERNI: Fornitori, Professionisti Esterni, Camera di Commercio, Personale dei Clienti addetti alle funzioni di logistica,

SCOPO DELLA POSIZIONE: Gestisce (operativamente e amministrativamente) l’approvvigionamento delle materie prime, semilavorati, materiale e servizi terzi secondo il piano di approvvigionamento delle commesse, al tempo giusto nel rispetto del budget e dell’indicazione del Responsabile degli Acquisti.

MANSIONI:

  • Mantenere costanti aggiornamenti con il responsabile degli Acquisti al fine di garantire la corretta operatività e performance dell’area;
  • Gestire operativamente le diverse attività per garantire l’approvvigionamento di tutti i materiali e servizi secondo il Programma di Approvvigionamento, al tempo giusto, secondo gli standard predeterminati ed al minor costo possibile, e all’interno del budget assegnato (in ogni singola commessa);
  • Monitorare l’andamento delle consegne;
  • Gestire l’anagrafica Fornitori, Prodotti e Servizi, ecc.;
  • Redigere ordini di acquisto;
  • Gestire l’archiviazione della documentazione degli acquisti;
  • Contattare il fornitore per chiarimenti e per definire una possibile soluzione;
  • Richiedere e analizzare le offerte dei fornitori e realizzare quadri di raffronto, assicurando il miglior prezzo e qualità, la valutazione a posteriori;
  • Verifica la corrispondenza tra OA, documenti di consegna e fattura con l’obiettivo di autorizzare l’amministrazione al pagamento;
  • Gestione della corrispondenza con fornitori italiani ed esteri riguardo alla logistica;
  • Supportare il Responsabile degli acquisti nella gestione delle relazioni con amministrazione e controllo qualità, con la produzione, e con magazzino e logistica, al fine di garantire il migliore coordinamento negli acquisti ed il completo presidio di tutti i processi aziendali coinvolti;
  • Gestire e aggiornare continuativamente e in tempo reale il sistema di gestione dell’intero processo logistico della Dd.
  • Gestire il magazzino controllandone le scorte;
  • Supportare il responsabile delle manutenzioni per gli approvvigionamenti di riferimento e schedulare le attivitàdi monitoraggio e sicurezza

RESPONSABILITÀ

  • Gestire gli acquisti del Programma dei Approvvigionamento di: materie prime, semilavorati, materiali e servizi terzi su richiesta PM curando gli aspetti operativi e amministrativi della ricerca dei potenziali fornitori, l’analisi e verifica delle offerte e la relativa gestione degli ordini d’acquisto e contratti.
  • Gestisce in prima persona i dati e l’informazione all’interno del sistema di gestione degli acquisti;
  • Rispettare e migliorare il budget di acquisto assegnato (in ogni singola commessa).

COMPETENZE RICHIESTE:

HARD:

  • Diploma tecnico o Laurea ad indirizzo tecnico-gestionale (ingegneria gestionale, economia, matematica-statistica);
  • Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato
  • Ottima conoscenza del pacchetto Office (soprattutto Excel)
  • Conoscenza del programma Gestionale Team System – Gamma Enterprice (preferibilmente)
  • Esperienza nel ruolo maturata in aziende strutturate e modernamente organizzate; costituirà titolo preferenziale la provenienza da aziende del settore GDO;

SOFT:

  • Forte sensibilità verso le attività di approvvigionamento, atta ad identificare i parametri fondamentali delle materie prime da acquisire;
  • Ottime capacità di analisi e di negoziazione, problem-solving, capacità di lavorare individualmente ed in team;
  • Conoscenza dei mercati e dei fornitori del segmento;
  • Motivazione e determinazione, maturità, spirito di iniziativa/proattività;

Proponi la tua candidatura inviando il tuo CV all’e-mail: informazione@adaci.it  e indicando come oggetto RIF. Addetto Ufficio Acquisti-DD

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Sportello Legale ADACI: L’IMPATTO DEL COVID-19 SUI CONTRATTI INTERNAZIONALI E LA LORO ESECUZIONE

Il coronavirus (Covid – 19) e le decisioni di emergenza che prima la Cina e poi anche il nostro Paese sta assumendo con la normativa decretata in via di urgenza dal Consiglio dei Ministri in questi giorni (D.L. N. 9/2020, recante “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, DPCM dell’1.3.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid.19”) sta gravemente incidendo sulle capacità delle imprese di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti degli altri contraenti.

LA CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE NEGLI ORDINAMENTI

La clausola di forza maggiore è tipica dei contratti internazionali (ma non solo) che non si esauriscono in tempi brevissimi (ad es. distribuzione, agenzia, franchising, fornitura, appalti ecc. e tutti i contratti ad esecuzione continuativa) e viene di norma inserita affinché, al verificarsi di determinate circostanze eccezionali, la parte che ne subisce gli effetti possa sospendere l’esecuzione del contratto o, se la causa determinante perdura, risolverlo, senza incorrere in responsabilità contrattuali ed eventuali ipotesi di risarcimento danni.

Ad esempio, il nostro ordinamento stabilsce, nell’articolo 1256, 1° comma, c.c., che un’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Il concetto di forza maggiore risale fino al diritto romano ed è un istituto tipico dei Paesi di Civil law (lo troviamo nel diritto italiano, francese, tedesco, spagnolo ed altri) ed è stabilito espressamente anche da ordinamenti come quello cinese mentre non è invece riconosciuto espressamente dagli ordinamenti dei Paesi di Common law (U.S.A. e UK in primis). Infatti, il concetto americano di “impractibility” e quello britannico di “frustration”, che spesso vengono avvicinati al concetto di forza maggiore, hanno nella realtà una portata molto più limitata, con la conseguenza che nei rapporti sottoposti ad una di queste legislazioni se si desidera invocare un caso di forza maggiore è cruciale inserire la relativa clausola nel contratto.

Sfortunatamente, la tendenza ad operare da parte delle aziende “riciclando” modelli di clausole senza vagliare se le previsioni contenute siano idonee a coprire le diverse situazioni che volta per volta possono presentarsi  nel copiare clausole tratte da precedenti contratti, evitando di sottoporre le stesse ad un’attenta analisi e spesso senza adattarle alla situazione specifica, coloro che redigono in contratti spesso in tali clausole omettono previsioni di fatti costituenti elemento di forza maggiore che tuttavia possono verificarsi in ragione del contesto socio-economico e territoriale in cui il rapporto contrattuale si svolge.

Inevitabilmente ciò determina la circostanza che molti fatti, identificabili come elementi di forza maggiore, non siano disciplinati dalla clausola, (pochissime sono le clausole già predisoste che prevedono tra le cause scatenanti le epidemie, piuttosto che le pandemie) o, peggio ancora, vi sono testi contrattuali o rapporti di fatto non tradotti in accordi sottoscritti in cui tali clausole di forza maggiore nemmeno viene menzionata. Pur nella diversità delle previsioni legislative dei singoli Stati, nell’ambito della contrattualistica internazionale si può affermare che le epidemie, cosi come gli eventi catastrofici naturali sono generalmente indicati come causa di forza maggiore, assieme a guerre, atti d’imperio e dell’autorità pubblica.

In ogni caso, un punto deve rimanere fermo, ovvero che perché operi la forza maggiore – e dunque una parte non venga considerata inadempiente finché dura la causa di forza maggiore medesima – è necessario che tali eventi abbiano un impatto rilevante sulla possibilità di adempiere le proprie obbligazioni. In via generale è importante sottolineare che non sono considerate cause di forza maggiore quegli eventi che rendono più difficile l’esecuzione della prestazione ma solo quelli che la rendono impossibile da eseguire. Le clausole che rendono più difficoltoso adempiere la propria prestazione sono di norma relativa alla eccessiva onerosità sopravvenuta e vanno anch’esse previste nel contratto. Nei Paesi di Common Law, questa eccezione è denominata “Hardship” e va anch’essa prevista nel contratto.

Un principio generale a livello internazionale relativo alla forza maggiore è quello espresso nell’articolo 7.1.7 dei Principi UNIDROIT dove si stabilisce che:

1) La parte inadempiente è esonerata da responsabilità se l’inadempimento è dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze.

2) Quando l’impedimento è solo temporaneo, l’esonero produce effetto soltanto per quel lasso di tempo che appare ragionevole, tenuto conto dell’effetto dell’impedimento sull’esecuzione del contratto.

3) La parte che non adempie l’obbligazione deve comunicare all’altra parte l’impedimento e gli effetti di esso sulla sua capacità di adempiere. Se la notifica non è ricevuta dall’altra parte entro un termine ragionevole, dopo che la parte inadempiente ha saputo o avrebbe dovuto sapere dell’impedimento, essa è responsabile per i danni derivanti da tale mancata ricezione.

4) Le previsioni di cui sopra non impediscono all’una o all’altra parte di esercitare il diritto di risolvere il contratto o di sospendere la prestazione o di richiedere interessi sul denaro dovuto.

 

La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili definisce, anch’essa, la forza maggiore come quell’impedimento che è fuori dal controllo della parte che la invoca, che non è assolutamente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto e che è insuperabile.

 

IL COVID-19 E IL SUO IMPATTO SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Questo dunque è il frastagliato e disomogeneo scenario nel quale si inserisce la diffusione della epidemia di Covid – 19 che nelle ultime settimane ha colpito la salute di molte persone in molte parti del mondo nonchè molte aziende in ambiti fondamentali della loro operatività, con la conseguenza che molte obbligazioni contrattualmente assunte tramite la sottoscrizione di contratti commerciali rischiano di rimanere in adempiute e/o di dovere essere cancellate.

 

Con riferimento all’epidemia/pandemia da Covid-19, laddove le parti abbiano indicato l’evento epidemia tra le cause di forza maggiore, nessun dubbio vi sarà circa l’assenza di responsabilità della parte inadempiente per motivi legati all’epidemia stessa. Lo scoppio improvviso a livello globale di un’epidemia virale potenzialmente mortale, infatti, pare avere tutte le caratteristiche sopra citate: imprevedibilità, gravità, insormontabilità delle problematiche da essa generate.

 

Prendendo in considerazione una situazione per quanto possibile analoga, ovvero il caso della epidemia di SARS del 2003, i Tribunali e gli organi arbitrali cinesi di allora ritennero questo tipo di epidemia rilevante come causa di forza maggiore, purchè tale evento rispetti i criteri di imprevedibilità che ne connaturano l’esistenza.

 

In una decisione del 5.03.2005, la corte arbitrale cinese CIETAC ha dato torto a un venditore cinese che aveva invocato la Sars come causa di forza maggiore a giustificazione del suo inadempimento nel 2003, in quanto la Sars era scoppiata prima della data di stipula del contratto e, dunque, non poteva dirsi un evento imprevedibile per la parte cinese. Inoltre, il venditore cinese l’aveva comunicato al suo cliente olandese solo nel settembre 2003 – quindi con un ritardo di alcuni mesi ritenuto irragionevole dagli arbitri – e fornendo prove insufficienti ancor più tardi, solo nel 2004. Di conseguenza, al cliente olandese sono stati riconosciuti oltre 5 milioni di dollari a titolo di risarcimento danni.

 

Questo esempio chiarisce quanto sia necessaria l’immediata comunicazione alla controparte della causa di forza maggiore che si intende invocare e la sua corretta previsione in una clausola contrattuale.

Non a caso, oltre a essere stabilito da diverse legislazioni nazionali (tra cui quella cinese), nei contratti internazionali è prassi prevedere l’obbligo in capo alla parte interessata di dare tempestiva comunicazione all’altra parte insieme alla prova della forza maggiore. Nella stragrande maggioranza dei casi, fino al momento in cui la parte che sta subendo una situazione di forza maggiore non la comunica ufficialmente all’altra parte, non è esonerata dall’adempimento delle proprie obbligazioni e risponde dell’inadempimento secondo le regole delle diverse legislazioni, ivi incluso il risarcimento di tutti i danni patiti dall’altra parte (si veda sul punto l’art. 79 della Convenzione di Vienna che prevede l’obbligo del risarcimento del danno a carico della parte che ha omesso di segnalare tempestivamente all’altra parte una situazione ricadente nell’ambito della forza maggiore).

Un ritardo nella comunicazione può trovarsi sanzionato proprio con la perdita del diritto di invocare la forza maggiore, non solo per quanto previsto nel testo dei singoli contratti ma anche in applicazione di quanto espressamente previsto dalla legge. La legge cinese, per esempio, prevede espressamente che deve risarcire il danno la parte che non ha dato comunicazione alla controparte o l’abbia ritardata ingiustificatamente.

Quanto alla prova della forza maggiore, al momento per esempio l’Ufficio Generale del Ministero del Commercio cinese ha deciso di fornire alle aziende cinesi certificati di forza maggiore, consulenza legale e altro al fine di proteggere tramite tali certificazioni le proprie aziende per il mancato rispetto del termine di consegna delle merci a causa dell’epidemia, cercando in questo modo di offrire un aiuto concreto alle aziende che debbono provare l’esistenza di una situazione di forza maggiore.

Il potere di emettere tali certificazioni è stato delegato a 6 Camere di Commercio cinesi, che a questo punto, sottraggono a qualsiasi magistrato nazionale o estero ogni possibilità di valutazione certificando a priori che si tratta di un’esimente legalmente inattaccabile ad inadempimenti per sancita forza maggiore. Tali provvedimenti pare siano in via di emanazione anche in altri Paesi del Medio Oriente (in primis l’Iran maggiormente provato dal Covid-19). Solo una valutazione caso per caso potrà stabilire la legittimità o meno dell’applicabilità del provvedimento governativo al singolo contratto.

In generale, vi è la speranza che anche le autorità italiane forniscano analogo supporto alle imprese italiane del Nord Italia (per ora ma in generale di tutto il territorio italiano che dovesse rivelarsi soggetto alle conseguenze della epdiemia da Covid-19) che, attualmente, si trovano nell’impossibilità di produrre o consegnare i beni ai rispettivi clienti e che necessiteranno quasi con certezza di fornire la prova dell’espandersi della epidemia da Covid-19 in una misura non prevedibile ab origine.

In ogni caso, è fondamentale non trascurare gli obblighi informativi verso la controparte anche perché le omesse o fuorvianti informazioni possono incidere sulla responsabilità contrattuale risarcitoria, anche da ritardo.

Oltre alla possibilità concreta di invocare la forza maggiore, l’incertezza sui tempi di consegna o sull’adempimento, può comunque rendere opportuna una rinegoziazione e modifica del contratto concordata tra le parti.

Le alternative al riguardo possono essere riassunte in alcune ipotesi che andremo qui di seguito a vagliare, vale a dire RINEGOZIAZIONE, SOSPENSIONE E, NELLE PEGGIORI IPOTESI, RISOLUZIONE DEI CONTRATTI.

 

RINEGOZIAZIONE

Nella situazione di attuale incertezza la rinegoziazione con la controparte costituirà senza dubbio la strada preferibile. Questa può consistere nella redazione di un accordo scritto ex novo, in un addendum, in un prolungamento e/o estensione concordata della durata del contratto o ancora, nei casi più complessi, nel riequilibrare gli obblighi delle parti adeguandoli alla natura della situazione.

In mancanza di accordo scritto, occorrerà fare riferimento alla legge scelta dalle parti nel contratto o, in mancanza di detta scelta, alla legge applicabile al contratto.

Conoscere le regole da un punto di vista legale previene passi falsi che espongono le aziende a contenziosi, a potenziali richieste di risarcimento dei danni e, soprattutto, serve per rinegoziare al meglio, quando ciò si rivela necessario. È evidente che, come non mai, la problematica della legge scelta per regolare il contratto gioca in questa situazione un ruolo

fondamentale nell’ipotesi di mancanza o di lacune nella clausola inerente la forza maggiore. Mai come ora è necessario che le aziende pongano la massima attenzione alla redazione del testo contrattuale con particolare riferimento anche alla clausola sulla legge applicabile.

 

SOSPENSIONE

Nei contratti commerciali internazionali, è spesso prevista nel contratto la possibilità di sospendere il contratto per un periodo che può variare da alcune settimane a alcuni mesi e la conseguente regolamentazione delle conseguenze di tale sospensione.

Naturalmente, la sospensione non può prolungarsi indefinitamente e, in molti contratti, si stabilisce che, decorso un certo termine, il contratto debba essere risolto o rinegoziato o, eventualmente, che al termine del periodo di sospensione una delle parti abbia diritto a ripresentare le scadenze dei propri adempimenti non necessariamente in misura proporzionale al periodo di sospensione ma anche avendo riguardo agli impegni nel frattempo assunti nei confronti di altri contraenti.

Analogamente ad altri ordinamenti, se l’impossibilità temporanea si protrae, la legge italiana consente al creditore che non abbia più interesse alla prestazione dell’altra parte di risolvere il contratto anche qualora non abbia più un apprezzabile interesse ad una prestazione solo parziale (art. 1256, 2° comma e art. 1464 codice civile).

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Infine, nei casi più complessi, all’inadempimento causato dall’epidemia di Covid-19 può conseguire la risoluzione del contratto.

Posto che, nei contratti internazionali generalmente non è previsto che la causa di forza maggiore faccia terminare automaticamente la relazione contrattuale, questa ipotesi deve comunque essere presa in considerazione in particolar modo per i profili risarcitori che ne conseguono. Vi sono, inoltre, settori in cui la regolamentazione è molto specifica – per esempio il settore delle costruzioni con i vari Books (modelli di contratto) della FIDIC – che stabiliscono che a seguito del ricevimento della comunicazione dell’esistenza di un caso di forza maggiore il contratto non si sospende ma si risolve direttamente. È fonfamentale sapere quanto sopra perchè non sempre (quasi mai) è interesse della parte che subisce la situazione di forza maggiore risolvere il contratto. In questo senso si invitano le aziende che operano in questo settore a prendere visione dei contratti sottoscritti ed eventualmente a contattare tempestivamente l’altra parte al fine di raggiungere regolamentazioni e accordi specifici che non danneggino le imprese.

Tendenzialmente alla risoluzione del contratto – per valida causa di forza maggiore -, seguirà una determinazione e liquidazione dei costi e delle spese secondo i criteri previsti (eventualmente) dal contratto e dalla legge applicabile, tenendo conto che non potranno essere risarcibili i danni per inadempimento sempre a condizione che la parte non fosse già inadempiente per altri motivi e non abbia tardato ingiustificatamente a comunicare all’altra l’impedimento di forza maggiore e che provi tale sussistenza della forza maggiore medesima.

Quanto ai profili restitutori, il diritto italiano prevede che la parte impossibilitata totalmente da causa di forza maggiore non possa richiedere la controprestazione all’altra e debba restituire quanto ricevuto. Se l’impossibilità ha riguardato solo una parte della prestazione, la controparte avrà diritto ad una corrispondente riduzione del prezzo (artt. 1463 e 1464 codice civile). Tali criteri restitutori si ritrovano spesso nei contratti internazionali. Ad esempio, la clausola modello di Forza maggiore dell’ICC (2003), prevede che la parte che abbia tratto un beneficio dal contratto parzialmente eseguito, debba comunque compensare l’altra in misura equivalente al beneficio ricevuto

In conclusione, affinché all’epidemia/pandemia sanitaria non si affianchi una vera e propria pandemia commerciale occorrerà che tutti gli operatori che abbiano a gestire situazione potenzialmente affette dalla epidemia di Covid-19, a prescindere dalle Nazioni attualmente coinvolte, vaglino con grande attenzione la propria specifica situazione e i propri contratti in essere, nonché quelli in corso di negoziazione, al fine di prevenire danni che potrebbero diventare estremanente gravosi.

[Fonte STUDIO LEGALE FALBO & MANARA ]

Per maggiori informazioni puoi contattare direttamente lo Sportello Legale ADACI al seguente indirizzo: http://bit.ly/2tI8Jzo

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Osservatorio congiunturale Scenari & Tendenze dell’Associazione Industriale Bresciana: rinviato a data da destinarsi

Comunichiamo che l’Associazione Industriale Bresciana ha deciso di rinviare, a data da destinarsil’osservatorio congiunturale Scenari & Tendenze su economia e materie prime in programma martedì 24 marzo 2020.

Per maggiori informazioni consulta il sito http://www.aib.bs.it/appuntamenti/prossimi_eventi/1574.

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