QUESTIONI DOGANALI: PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA DEFINITIVE SU ALCUNI PRODOTTI SIDERURGICI

 

Con l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/159, la Commissione europea ha imposto misure di salvaguardia definitive su alcuni prodotti siderurgici; per i fogli rivestiti di metallo la relativa categoria 4 è stata suddivisa in due diverse sottocategorie, a cui sono stati riservati distinti contingenti tariffari:

  • 4A – altri prodotti standard
  • 4B – prodotti realizzati appositamente per l’industria automobilistica, basati su specifiche precise e soggetti a contratti a lungo termine

Al termine del procedimento di riesame delle misure già adottate, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2019/1590 della Commissione del 26 settembre 2019  ha  previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2019, che i prodotti siderurgici che rientrano nella categoria 4B e che sono di fatto utilizzati per la produzione di parti automobilistiche, siano esentati dal dazio (25%) se vincolati al regime di uso finale cui all’art. 254 di regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU).

La procedura si presenta particolarmente complessa comportando la necessità di:

  1. presentare all’Ufficio doganale competente una domanda per il regime di “uso finale” fornendo, tra le altre, le indicazioni che permettono di rilevare che l’acciaio importato è utilizzato per la produzione di componenti per l’industria automobilistica
  2. disporre di un’autorizzazione per una garanzia globale rilasciata dall’Ufficio doganale a copertura dei diritti doganali gravanti sui prodotti importati
  3. avere una polizza assicurativa o garanzia bancaria a copertura dei diritti gravanti per l’intero periodo di trasformazione
  4. mantenere adeguate registrazioni per tenere traccia degli spostamenti e delle lavorazioni delle merci
  5. trasferire, nel caso di trasformazione realizzata da altri operatori a questi ultimi, i diritti e gli obblighi del regime in modo parziale o totale
  6. presentare un conto di appuramento all’ufficio doganale competente, al termine della trasformazione, per dimostrare la destinazione finale del prodotto ammesso al regime e attendere il rilascio della garanzia impegnata
  7. sottoporsi ai controlli degli Uffici delle dogane in qualsiasi momento per accertare la corretta gestione del regime

 

Per le attività realizzate all’esterno dell’azienda del titolare del regime di uso finale è richiesta la collaborazione delle aziende trasformatrici o destinatarie interessate, perché tutti o parte degli adempimenti sopra indicati devono essere assunti dalle stesse, previa accettazione.

 

La Commissione europea ha ammesso anche la possibilità di evitare la procedura illustrata per l’importatore che agisca in qualità di rappresentante diretto di un produttore di parti automobilistiche che sia in possesso di autorizzazione all’uso finale.

 

Al momento è possibile utilizzare anche il contingente 4A, ma non è detto che tale condizione permanga in futuro in quanto l’intenzione della Commissione europea era di riservare il 4A per l’acciaio impiegato in usi diversi da quelli delle imprese automobilistiche, essendo questi garantiti dal contingente 4B.

 

La complessità della procedura rende alla luce dell’attuale normativa pressoché inutilizzabile il contingente previsto per l’industria automobilistica con evidenti problemi per il sourcing della materia prima.

 

 

ENTRATA IN VIGORE DELL’ ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA UE E SINGAPORE

 

Il 21 novembre è entro in vigore l’accordo di libero scambio tra UE e Singapore che è uno dei primi accordi bilaterali di “nuova generazione” che oltre alla classica eliminazione dei dazi doganali e delle barriere non tariffarie per gli scambi di beni e servizi, contiene importanti disposizioni in materia di protezione della proprietà intellettuale, liberalizzazione degli investimenti, appalti pubblici, concorrenza e sviluppo sostenibile.

All’entrata in vigore dell’accordo commerciale, oltre l’80% di tutte le importazioni da Singapore entrerà a dazio 0 in UE. Le tariffe UE saranno rimosse entro tre o cinque anni, a seconda della categoria di prodotti.

Per fruire dei benefici tariffari, in caso di spedizioni superiori ai 6.000 € occorre la dichiarazione di origine preferenziale apposta su fattura o altro documento commerciale da parte di operatori in possesso dell’autorizzazione di “esportatore autorizzato” rilasciata dalla Dogana.

Maggiori informazioni potranno essere richieste allo Sportello Dogane & Accise  di Adaci inviando una mail o chiamando ADACI.