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ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Cust costing and increase value con le fonderie: varie soluzioni possibili senza stressare fornitori e supply chain

Per Philip Kotler:

“Gestire un’azienda usando le ricerche di mercato è come guidare una macchina a occhi bendati seguendo le indicazioni di uno che guarda fuori dal lunotto posteriore.”

 

Riprendo una news ADACI (https://www.adaci.it/334-il-marketing-d-acquisto/) nella quale si ponevano due domande importanti:

Quale è il mercato d’acquisto più adeguato per i fabbisogni dell’azienda?

Quali sono i fornitori appartenenti a quel mercato più adeguati alle nostre esigenze?

I fornitori o partner strategici, a seconda dell’importanza, sono quella parte di supply chain fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi Aziendali e del proprio team. “Stressare” i fornitori può comportare rischi non prevedibili e difficilmente gestibili.

Secondo la Theory Of Constraints i manager se adottano un approccio sistemico se individuano le leve (fisiche e logiche) possono ottenere miglioramenti localizzati che possono generare anche un grande miglioramento globale.

Il massimo risultato con il minimo sforzo, come nella foto d’esempio.

Tagliare costi ed estrarre valore (anche intangibile) nel rapporto con le fonderie è possibile, senza “stressare” le fonderie su prezzi – consegne – pagamenti ed altri fattori. Il redesign non solo dei prodotti è una delle soluzioni ma non replicabile uguale per tutti, ma è specifica custom per ogni singola realtà.

Qualche suggerimento lo darò in occasione del mio speech del 13 febbraio alle 12:00, presso il competence point Produzione di A&T dal titolo: Circular economy design – estrarre valore in fase di progettazione e acquisto” (per iscriversi e partecipare anche alla fiera sull’innovazione, dove ADACI sarà espositore allo stand A15 il link è A&T 2020).

Posso suggerire di contattarmi (alberto.tremolada@adaci.it) se volete approfondire cosa possibile fare per Voi con lo sportello fonderie e metalli di ADACI.

 

Articolo realizzato da Alberto Claudio Tremolada (Resp. sportello fonderie e metalli ADACI)

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Come si definisce una “CAR LIST”? Ne parliamo nell’articolo dello Sportello Fleet Management ADACI

La Car List: il mese scorso abbiamo toccato brevemente una parte della car list.

Non volevo approfondire troppo l’aspetto della scelta dei veicoli perché c’era in atto il delineamento della legge di bilancio 2020 dove abbiamo sentito di tutto e di più sulla tassa sui veicoli aziendali.

Per fortuna è uscita la notizia che il governo ha fatto parzialmente marcia indietro. Tornerò nel prossimo articolo con dettagli in merito alla legge di bilancio. Intanto troverete le mie considerazioni.

Da Fleet Manager, non dobbiamo dare un assegno in bianco ai nostri utenti per “farli contenti”. Che i nostri utenti pagano il fringe benefit o meno, il fatto di avere un veicolo aziendale è un vantaggio non da poco per il dipendente.

Dobbiamo comunque, come dicevo nell’articolo precedente, pensare alla generazione Greta.

Ci sono diversi modi di approcciare la definizione di una carlist.

Ci sono aziende che hanno da parte di casa madre all’estero un obbligo di scegliere macchine che hanno un basso tasso di CO². E per di più devono dare il reporting annuale di quanto è sceso il carbon footprint della filiale italiana grazie alla nuova lista.

Per chi ha una rappresentanza di sindacati molto presente in azienda, è bene confrontarsi con loro. Sentire un po’ a cosa sono aperti e in che modo potete riuscire a farli accettare una lista ragionevole.

La mia esperienza mi ha imparato che era meglio confrontarmi con loro per l’allestimento dei veicoli commerciali. Perché alla fine, erano i tecnici che dovevano girare 40 ore a settimane in questi furgoni per far fatturare l’azienda. Quindi era necessario che i tecnici fossero contenti del loro mezzo che alle fine era anche un loro strumento di lavoro.

In linea di massima sono contraria ad una lista aperta con un budget a veicolo a secondo della fascia di appartenenza. Il motivo è abbastanza semplice. Se un’azienda si limita ad un paio di case auto, si ha più forza di negoziazione.

Essere Fleet Manager significa anche negoziare con le case auto. Non c’è nessuno che vi vieta di andare a negoziare con le case auto. Dopo di che andrete a chiedere che il vostro sconto venga presa in considerazione nel calcolo dell’importo del canone di noleggio, per chi ha le auto a noleggio lungo termine. Per chi ha le auto di proprietà, beh, mi sembra ovvio il beneficio.

Un altro passaggio importante è di avere la benedizione della direzione generale. La macchina può essere un fattore importante per attirare talenti. Ma non deve esserlo troppo. Ho visto troppe volte che alle persone a chi era concesso un’eccezione nella scelta del veicolo, che questa persona non sarebbe rimasta a lungo in azienda. E quando questa persona se ne va, non si riesce più a riassegnare il veicolo, specialmente quando è di colore giallo canarino (per modo di dire).

L’importanza nella scelta dei veicoli oggi, oltre al CO², sono sicuramente gli ADAS, ovvero le assistenze alla guida. La loro efficacia non è più da dimostrare. Sicuramente, le macchine sono sempre più sicure. C’è comunque da stare attenti. Perché ad avere troppi assistenti alla guida, ci si dimentica dei propri istinti e competenze alla guida. Questo lo passiamo lasciare quando arriveranno le macchine a guida autonoma, domani… forse…

Rimango ovviamente sempre aperta a critiche/considerazioni/domande su questo argomento, contattami attraverso lo Sportello Fleet Management di ADACI al seguente link: http://bit.ly/36EIBUC

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Lo Sportello Legale ADACI chiarisce meglio l’istituto del “WHISTLEBLOWING”

In materia di strumenti giuridici contro la corruzione e le irregolarità del lavoro, ha recentemente trovato spazio nel nostro ordinamento il cosiddetto istituto del whistleblowing, vale a dire un sistema di regolamentazione volto a favorire la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti appartenenti ad amministrazioni sia pubbliche che private.

L’istituto del whistleblowing è uno strumento giuridico concepito per tutelare i lavoratori e permettere di segnalare illeciti presenti all’interno della struttura di appartenenza ai soggetti incaricati (es. Autorità Nazionale Anticorruzione e relativi responsabili all’interno della propria organizzazione, autorità giudiziarie, Corte dei Conti, etc.).

Per questo motivo, al fine di una migliore applicazione dello strumento, il legislatore non ha predisposto con la legge n. 179/2017 una tassativa lista di irregolarità alle quali attenersi, ma si è limitato ad indicare in modo generico una serie di situazioni tipiche; in riferimento a quest’ultime possiamo per esempio citare frodi, danni all’organizzazione o arrecati da essa, false comunicazioni, pericoli sul luogo di lavoro, elusione delle norme sulla sicurezza del lavoro, danni ambientali, minacce alla salute o alla persona, corruzione, concussione, operazioni finanziarie irregolari negligenze mediche, etc.

Attraverso l’istituto del whistleblowing, prima con l’entrata in vigore della legge n. 190/2012 per il settore pubblico e poi in modo più ampio con la legge n. 179/2017, viene adottato in Italia un sistema di prevenzione e di lotta ai fenomeni di corruzione sul posto di lavoro, che si adopera per tutelare i lavoratori che segnalano tali irregolarità (c.d. whistleblower) su due fronti: da una parte con la garanzia della riservatezza in fase di segnalazione dell’illecito, mentre dall’altra con una tutela volta ad evitare ogni forma di ripercussione nei confronti dei dipendenti.

Dunque, garantendo una valida protezione in favore dei whistleblower si andrà ad incentivare e a combattere l’omertà dovuta alla paura di possibili ripercussioni sulla sfera personale dei dipendenti presso il luogo di lavoro. Per meglio specificare, il lavoratore che si trovi intenzionato a segnalare e riferire eventuali illeciti commessi o pianificati da parte dell’impresa (o dei suoi membri) si sentirà maggiormente incentivato a cooperare con gli enti predisposti se verrà completamente tutelato da potenziali ripercussioni; per questo motivo, le norme in materia di whistleblowing prevedono appunto il divieto di licenziamento, demansionamento, sanzionamento, trasferimento o assoggettamento a qualunque forma di ritorsione in risposta alla segnalazione ricevuta.

Per maggiori informazioni puoi contattare direttamente lo Sportello Legale ADACI al seguente indirizzo: http://bit.ly/2tI8Jzo

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QUESTIONI DOGANALI: PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA DEFINITIVE SU ALCUNI PRODOTTI SIDERURGICI

 

Con l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/159, la Commissione europea ha imposto misure di salvaguardia definitive su alcuni prodotti siderurgici; per i fogli rivestiti di metallo la relativa categoria 4 è stata suddivisa in due diverse sottocategorie, a cui sono stati riservati distinti contingenti tariffari:

  • 4A – altri prodotti standard
  • 4B – prodotti realizzati appositamente per l’industria automobilistica, basati su specifiche precise e soggetti a contratti a lungo termine

Al termine del procedimento di riesame delle misure già adottate, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2019/1590 della Commissione del 26 settembre 2019  ha  previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2019, che i prodotti siderurgici che rientrano nella categoria 4B e che sono di fatto utilizzati per la produzione di parti automobilistiche, siano esentati dal dazio (25%) se vincolati al regime di uso finale cui all’art. 254 di regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU).

La procedura si presenta particolarmente complessa comportando la necessità di:

  1. presentare all’Ufficio doganale competente una domanda per il regime di “uso finale” fornendo, tra le altre, le indicazioni che permettono di rilevare che l’acciaio importato è utilizzato per la produzione di componenti per l’industria automobilistica
  2. disporre di un’autorizzazione per una garanzia globale rilasciata dall’Ufficio doganale a copertura dei diritti doganali gravanti sui prodotti importati
  3. avere una polizza assicurativa o garanzia bancaria a copertura dei diritti gravanti per l’intero periodo di trasformazione
  4. mantenere adeguate registrazioni per tenere traccia degli spostamenti e delle lavorazioni delle merci
  5. trasferire, nel caso di trasformazione realizzata da altri operatori a questi ultimi, i diritti e gli obblighi del regime in modo parziale o totale
  6. presentare un conto di appuramento all’ufficio doganale competente, al termine della trasformazione, per dimostrare la destinazione finale del prodotto ammesso al regime e attendere il rilascio della garanzia impegnata
  7. sottoporsi ai controlli degli Uffici delle dogane in qualsiasi momento per accertare la corretta gestione del regime

 

Per le attività realizzate all’esterno dell’azienda del titolare del regime di uso finale è richiesta la collaborazione delle aziende trasformatrici o destinatarie interessate, perché tutti o parte degli adempimenti sopra indicati devono essere assunti dalle stesse, previa accettazione.

 

La Commissione europea ha ammesso anche la possibilità di evitare la procedura illustrata per l’importatore che agisca in qualità di rappresentante diretto di un produttore di parti automobilistiche che sia in possesso di autorizzazione all’uso finale.

 

Al momento è possibile utilizzare anche il contingente 4A, ma non è detto che tale condizione permanga in futuro in quanto l’intenzione della Commissione europea era di riservare il 4A per l’acciaio impiegato in usi diversi da quelli delle imprese automobilistiche, essendo questi garantiti dal contingente 4B.

 

La complessità della procedura rende alla luce dell’attuale normativa pressoché inutilizzabile il contingente previsto per l’industria automobilistica con evidenti problemi per il sourcing della materia prima.

 

 

ENTRATA IN VIGORE DELL’ ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA UE E SINGAPORE

 

Il 21 novembre è entro in vigore l’accordo di libero scambio tra UE e Singapore che è uno dei primi accordi bilaterali di “nuova generazione” che oltre alla classica eliminazione dei dazi doganali e delle barriere non tariffarie per gli scambi di beni e servizi, contiene importanti disposizioni in materia di protezione della proprietà intellettuale, liberalizzazione degli investimenti, appalti pubblici, concorrenza e sviluppo sostenibile.

All’entrata in vigore dell’accordo commerciale, oltre l’80% di tutte le importazioni da Singapore entrerà a dazio 0 in UE. Le tariffe UE saranno rimosse entro tre o cinque anni, a seconda della categoria di prodotti.

Per fruire dei benefici tariffari, in caso di spedizioni superiori ai 6.000 € occorre la dichiarazione di origine preferenziale apposta su fattura o altro documento commerciale da parte di operatori in possesso dell’autorizzazione di “esportatore autorizzato” rilasciata dalla Dogana.

Maggiori informazioni potranno essere richieste allo Sportello Dogane & Accise  di Adaci inviando una mail o chiamando ADACI.

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Fino a 40.000 € a fondo perduto per le PMI che nel 2020 vogliono innovare (entro il 26 novembre)

Innovazione è la parola manageriale dei prossimi anni. Dopo qualità, sicurezza, internazionalizzazione, digitalizzazione, e forse anche prima di ambiente, è l’innovazione una delle principali linee guida che l’Unione Europea ha definito per indirizzare la visione delle piccole e medie imprese. E con 50 milioni di euro solo per il 2020 in Italia questa visione può diventare più facilmente realtà. Anche perché questo significa fino a 40.000 € a fondo perduto (80. 000 € per le reti d’impresa) per ingaggiare per almeno nove mesi un manager accreditato dal Ministero dello Sviluppo economico cofinanziando fino al 50% del suo costo.

Cosa si intende per innovazione ce lo spiega la immortale enciclopedia Treccani: “Ogni novità, mutamento, trasformazione che modifichi radicalmente o provochi comunque un efficace (=capace di produrre gli effetti per cui viene compiuto) svecchiamento in un ordinamento politico o sociale, in un metodo di produzione, in una tecnica, ecc.”. Una innovazione dunque non è una una invenzione (che può non funzionare) o una semplice efficienza (che significa solo far funzionare meglio quello che c’è già). Innovare significa cambiare con successo.

Il Ministero è più esplicito e parla di innovazione tecnologica e di innovazione di processo ed organizzazione. In fondo all’articolo il dettaglio selle competenze.

I professionisti con esperienza che il Ministero ha accreditato sono definiti sono circa 9000. Purtroppo poche le donne poco più del 10% guardando una pagina a caso dell’elenco pubblicato dal MISE. Un documento di “facile” consultazione per le imprese  in cui per capire le competenze degli “innovation manager” bisogna giocare a battaglia navale tra le sigle, le città di residenza non è dato saperla mentre invece codici fiscali e mail personali di tutti sono a disposizione degli spammer alla faccia delle stringenti normative che le aziende devono adottare in tema di riservatezza dei dati personali. Ma per fortuna dopo qualche giorno è stata inserita una pagina per le ricerche più dettagliate per competenza, area geografica, nome o società di consulenza: https://miq.dgiai.gov.it/AreaPubblica/Vetrina/RicercaAvanzata

Attenzione le domande per ottenere i contributi sono con il sistema a sportello (che vuol dire chi prima arriva prima alloggia) dal 26 novembre. I giorni sono pochi, i contributi sono tanti e l’idea di innovare è l’unica che può garantire un futuro di crescita alle Pmi italiane.

Alcuni dei manager sono anche soci Adaci. Contatta lo sportello F.O.N.D.I. per sapere chi sono.

PERCORSI DI INNOVAZIONE FINANZIABILI DAL MISE:

Processi:

  • Applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione dei luoghi di lavoro
  • Avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo di nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale

Ambiti:

  • Big data e analisi dei dati
  • Cloud, fog e quantum computing
  • Cyber security
  • Integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale
  • Simulazione e sistemi cyber-fisici
  • Prototipazione rapida
  • Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
  • Robotica avanzata e collaborativa
  • Interfaccia uomo-macchina
  • Manifattura additiva e stampa tridimensionale
  • Internet delle cose e delle macchine
  • Integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali
  • Programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati
  • Programmi di open innovation

Per maggiori informazioni contatto lo sportello F.O.N.D.I al seguente link: https://www.adaci.it/sportelli/sportello-fondi-avvisi-finanziamenti-e-contributi/

 

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Miriam si sveglia a mezzanotte: Le situazioni sono ambigue, non sono mai come sembrano!

Cosa si nasconde dietro a questa espressione di Mr John Blaylock? Tanta bellezza e sorpresa? Qualche dubbio?

Il più delle volte ci accorgiamo, tardi che qualcosa sta cambiando velocemente? Quali sono i metodi più efficaci per comprendere i segnai di rischio e pericolo?

C’è voglia di capire, tuttavia in azienda ci si affanna a rimpiangere il passato o a rincorrere il presente, paradossalmente dimenticando di pensare al futuro, di crealo di disegnarlo. Il futuro è ricco di sorprese, ma non di sciagure!

Dove si nasconde la criticità? Quali sono gli indizi? Anche Miriam e John temono la crisi e il fallimento della loro relazione? O stanno valutando il loro fornitore da incubo?

L’ evoluzione costante di regolamenti, tecnologia, qualità ci impone esperienze quotidiane alla ricerca di nuovi rischi e di uomini e donne capaci di essere risk hunters, che direttamente o indirettamente intercettano il rischio e lo riducono.

Avere strumenti, dati e indicatori dei momenti di crisi e delle fasi critiche del business, ti permette di perseguire i tuoi obiettivi. Entrare in un mercato, evitare di ampliare le potenziali perdite derivanti dalla tardiva sostituzione di un fornitore, monitorare i risultati della relazione, verificare lo stato finanziario ed economico del fornitore ci consente di evitare le procedure della crisi. La nuova procedura di risoluzione della crisi di impresa ci sollecita a condividere il rischio fra CPO e CFO, a valutare seriamente il portafoglio fornitori e rilevare la mappa dei rischi interni ed esterni..

Forse anche Miriam ha in serbo una sostituzione di partner rilevante.

Per dormire sonni tranquilli, un buon sistema di avvicinamento del rischio consente di ridurre gli impatti sulla crescita del Total Cost of Ownership e un minor impatto sul rischio di perdite economiche.

Un approccio preventivo e sistematico al rischio rende la funzione acquisti e logistica sentinelle attive della Business Continuity aziendale. Lo sportello risk abbraccia la nuova normativa sulla crisi di imprese ed è un supporto efficace per aumentare le potenzialità di saving.

La gestione del rischio  aumentare la probabilità di raggiungere gli obiettivi;incoraggiare una gestione proattiva;costituire una base affidabile per il processo decisionale e la pianificazione;migliorare l’identificazione delle opportunità e delle minacce; soddisfare i requisiti e le norme pertinenti; migliorare il reporting cogente e volontario; migliorare la governance; in sostanza abbraccia  in toto il Decreto legislativo, 12/01/2019 n° 14, G.U. 14/02/2019 Codice della crisi e di insolvenza

ADACI offre agli associati la competenza di TUV Rheinland Italia, Ente di certificazione Leader nella Compliance aziendale e nel Risk Management per la discussione e il supporto del codice della crisi.

Coordinatore
Dr. Fabrizio Fujani – TUV Rheinland Italia Srl

Per eventuali richieste consulta il seguente link: https://www.adaci.it/sportelli/sportello-risk-management/

 

Potrai approfondire queste tematiche scrivendo alla sportello o partecipando alle call informative.

Partecipa a titolo informativo alla conference call prevista per:

Giovedì 16 Gennaio 2020 alle ore 15.00:

La selezione e qualifica del fornitore, impatto con Dlgs 14/2019

Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone: https://global.gotomeeting.com/join/809173661
Puoi accedere anche tramite telefono: +39 0 230 57 81 80
Codice accesso: 809-173-661

per farti un’idea e valutare possibili aree di interesse da approfondire in sessioni ad hoc.

Con questo servizio ADACI vuole essere sempre più vicina alle necessità dei suoi associati ed in questo caso in modo particolare su tematiche della Business Continuity sempre più critiche e strategiche nelle nostre aziende.

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Quale impatto economico ha il “non” trattamento dei dati? Lo Sportello Privacy e GDPR può supportarti.

Il Trattamento dei dati personali prevede, così come enunciato all’interno della legge europea 679/2016 “GDPR”, un’analisi di impatto qualora il Rischio del trattamento possa risultare con un valore di definizione “alto Rischio”, secondo il quale è obbligo l’applicazione di azioni atte a mitigare il rischio al fine di scongiurare lo stop al trattamento stesso.

Andando per ordine, cerchiamo di porre una base di azione per capire esattamente come muoverci e cosa ci viene chiesto.

All’interno di tutte le nostre operazioni di adeguamento alla normativa GDPR, è normale identificare il Registro dei Trattamenti quale documentazione di riepilogo ed elencazione di tutte le tipologie di trattamento dati operati all’interno della nostra struttura. Non è l’obiettivo adesso, di spiegare come redigere tale Registro e quale effettivamente sia la sua fondamentale presenza e funzione.

Esaminando rigo per rigo l’elenco dei trattamenti, al termine di ognuno ritroveremo il dato scatenante tutte le operazioni successive, obbligatorie e richieste dalla normativa: ovvero la catalogazione del trattamento secondo dei valori di “basso rischio” “medio rischio” “alto rischio” . Nel caso in cui riscontreremo la presenza di un valore “alto rischio” è imposto che venga effettuato per quel particolare trattamento l’“analisi di impatto” per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche (Art.1 par.2 EU 679/2016).

Ma come siamo abituati a pensare e valutare il Rischio in generale?  Purtroppo l’obiettivo principale è sempre stato rivolto all’azione di business e votato alla “produzione aziendale”, piuttosto che alla proiezione di uno scenario futuro di incidente e conseguente impatto, e chi ha compreso questo concetto è un passo avanti sia come filosofia aziendale  (percependo il Rischio non come un costo, ma come un’opportunità a “fare produzione” con attività pratiche che siano ben lontani da alti valori di rischio) applicando principio di “privacy by design e privacy by default” assicurandosi anche di non intaccare il proprio EBTDA aziendale, la propria ricchezza aziendale attaccabile da pesanti sanzioni.

La valutazione del Rischio è il risultato del prodotto tra Gravità e Probabilità del verificarsi di un evento che appunta determina il valore di Rischio. Ottimo, abbiamo finito? No, appena agli inizi e dopo le righe che seguono, avrete sicuramente intuito un concetto più grande ed una visione immediata di quanto ci viene richiesto.

Ma se ho probabilità sempre basse di avvenimento affiancata da un’indice di gravità quasi nullo, è possibile che il valore del Rischio sia nullo e parimenti sia in piena assenza di Rischio? La risposta non è scontata, anzi potremmo affermare che un risultato in cui si presenti nullità di Rischio od assenza totale, può far presagire solo un errore di imputazione o errata valutazione della gravità e probabilità occorribile, ancor più se immaginiamo che anche attraversare semplicemente una strada, possa incontrare livelli di rischio differenti basati sul comportamento ed atteggiamento attuati nell’azione.

Quindi, se ho un valore di Rischio parametrato su valori tali per cui con una scala ho indicizzato il valore “basso” / “medio” / “alto”, posso dire di aver raggiunto lo scopo e conseguentemente svolto quanto richiesto dal GDPR?   No, non ancora…è ancora presto e lontano l’obiettivo…

La realtà dato-centrica, dove immaginiamo che la vera importanza sia la protezione del dato, deve necessariamente porre uno sguardo sulla tipologia del dato (vedi definizione dato personale/dato particolare) ma soprattutto a chi appartiene quel dato, ovvero alla persona.  Quindi, la filosofia persona-centrica è il giusto indirizzo per poterne valutare esattamente l’impatto nel trattamento dei dati ed essere adeso a quanto richiesto dal GDPR.

Normalmente in azienda, siamo votati a pensare che la protezione del dato sia insito nel livello di sicurezza applicata ai dati e, quindi la soluzione di pensiero volge verso la “Sicurezza informatica” che, attraverso l’implementazione di strumenti di difesa e rilevazione, possano mantenere al sicuro i dati residenti e la trasmissione dei medesimi durante -ad esempio- lo scambio informazioni nella relazione cliente/fornitore.

Ecco quindi, che la parte di sicurezza informatica e sistemi informativi, è fondamentale se non obbligatoria pensando alla business continuity, aiuta e supporta l’implementazione di difese attive, delle difese passive e la creazione di procedure di ripristino dei dati in caso di incidente ai sistemi informativi. Ma tutto questo è una parte tecnica, ovvia, votata alla protezione del dato e del business che, parimenti va nella direzione opposta alla protezione dei dati personali volta a proteggere i diritti fondamentali e le libertà delle persone.

Quindi? Non tratto dati, così non danneggio le persone?  No… assolutamente, anzi se così fosse inteso, avremmo proprio interpretato male -se non al contrario- la normativa GDPR, secondo la quale, si vuole aumentare la libera circolazione e scambio dati all’interno del SEE per tutte le attività che quotidianamente trattano dati. Ergo, non avremmo più circolazione dati e quindi impossibilitati a fare qualsiasi attività di mercato.

Ma se non basta calcolare il Rischio, cosa devo fare per implementare una corretta valutazione impatto ed essere compliant al GDPR?  La risposta, oltre a quella di interpellarci direttamente, può essere articolata e espressa attraverso l’osservazione diretta del prodotto, ovvero alla diesamina dei fattori che sopra abbiamo denominato gravità e probabilità, questi, non bastano per determinare il vero impatto sulle persone e serve analizzare un altro componente – nel prodotto – all’interno del trattamento dati in esame che può significare la variabile di danno ed impatto nei confronti delle persone.

Ecco quindi, come riusciamo ad effettuare una corretta DPIA ed essere di buon grado compliant a quanto richiesto dal GDPR.

Ma quali strumenti posso utilizzare? Certificazioni, Schemi, basi dati in particolare?

Chiariamo fin da subito che, l’obiettivo finale non dev’essere la bollinatura/”seal” delle nostre operazioni, ma piuttosto il corretto funzionamento dell’impianto di analisi strutturato all’interno della nostra azienda, basato su costante analisi ed aggiornamento del Registro dei Trattamenti strettamente correlato alla Valutazione del Rischio e Valutazione di impatto. L’utilizzo di certificazioni di qualità (ISO 900x), certificazioni di sicurezza delle informazioni (ISO 27xxx), così come tante altre disponibili, rappresentano valide attività ma “aspecifiche” per il trattamento dati e quanto richiesto dal GDPR. La Commissione Europea nel suo lavoro sui meccanismi di certificazione ha dato una sua linea di indirizzo, evidenziando come su 117 schemi nel mondo, solo due schemi: Europrise e ISDP10003 fossero “specifici” (in scopo art. 42). Pertanto seguire uno di questi due schemi non soltanto ci aiuta a definire i livelli di Probabilità e di Gravità , ma anche di definire il Rischio accettabile, il Rischio inerente, il Rischio residuo ed il valore in percentuale di quanto le mitigazioni in atto possono incidere sul trattamento in esame .

Per maggiori informazioni, contatto il nostro Sportello Privacy e GPDR.

Alessandro Oliva

IT Engineer | DPO | Feniva srl

Auditor ISDP©10003

Valutatore Privacy UNI 11697:2017

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Quali sono i rischi legati all’energia? Lo Sportello Energia di ADACI può aiutarti a conoscerli.

Conosci la ISO 28001? È la norma che aiuta le imprese nel creare consapevolezza verso i potenziali rischi legati all’energia come variabile del costo, blocco dei combustibili, avvento di un blackout energetico non previsto.

L’efficienza energetica nella catena di fornitura coinvolge le piccole e medie entità nei sistemi di produzione globali. L’anello più debole blocca l’intera catena di fornitura. L’aumento dei prezzi dell’energia, i nuovi regolamenti internazionali e governativi, l’aumento della responsabilità ambientale delle imprese e la crescente consapevolezza ecologica dei clienti hanno portato alla ribalta la produzione ad alta efficienza energetica. L’energia industriale svolge un ruolo importante nelle emissioni nazionali di CO2 di un governo, nonché il controllo delle emissioni di CO2 della catena di approvvigionamento di un prodotto. Sia i governi che le aziende si stanno adoperando per identificare le misure più efficaci per aumentare l’efficienza energetica industriale. Gli attori della catena di approvvigionamento uniti a esperti per l’efficientamento possono migliorare la propria efficienza energetica industriale creando soluzioni collaborative, trasparenti e creative.

Le soluzioni possono includere:

  1. Il coinvolgimento di più aziende leader per identificare fornitori e ottenere un miglior prezzo dell’energia e contratti maggiormente flessibili da offrire alla catena di approvvigionamento;
  2. La creazione di una o più collaborazioni settoriali per migliorare l’efficienza energetica della catena di approvvigionamento utilizzando benchmarking, le analisi delle capacità di processo e la condivisione delle migliori pratiche e identificare l’efficienza energetica e la competitività di settore;
  3. Aumentare la trasparenza e la standardizzazione del consumo di energia, mediante diagnosi appropriate nella catena di approvvigionamento;
  4. Implementare la certificazione ISO 280001 per ampliare l’ottica di indipendenza energetica, evitare i rischi connessi a blackout, garantire la propria fornitura al Grande Cliente a costi energetici competitivi.

Per ottenere maggiori informazioni in merito lo Sportello Energia di Adaci ( https://www.adaci.it/sportelli/sportello-energia/ ).

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Una sentenza dell’Antitrust sta cambiando il mondo degli imballaggi: approfondisci di più con lo Sportello Logistica (trasporti ed imballaggi)

 

 

In questo articolo di La Repubblica http://bit.ly/2NcDen2 è raccontata la vicenda di una delle più importanti multe che l’Antitrust a comminato ad aziende private, anche medio piccole, che per 13 anni hanno creato un cartello di mercato. Un cartello di cartone verrebbe da dire, visto che la scure dell’Autorità Garante della Concorrenza si è scagliata contro chi in Italia produce fogli di cartone ondulato.

Il mercato di questo diffusissimo imballaggio è infatti diviso tra chi accoppia la materia prima In fogli partendo dalla cellulosa (i cosiddetti “integrati”) e chi questi fogli acquista per realizzare le scatole (i cosiddetti “scatolifici”). Proprio L’associazione di questi ultimi ha denunciato quella degli integrati non riuscendo per anni a spuntare competitività di mercato anche nei momenti di contrazione della domanda e di tendenza delle materie prime di base al ribasso

Non sta a chi come noi da 15 anni è specializzato nella ottimizzazione di tutte le tipologie di imballaggi esprimere giudizi morali sulla questione. Ci preme invece segnalare che questa sentenza, emessa in sordina nel mese di agosto mentre in molti erano in vacanza, sta già creando grande scompiglio sulle forniture di questo prodotto ridefinendo i rapporti di forza sia per chi acquista dagli scatolifici sia da chi si rifornisce di scatole trasformate direttamente dai produttori integrati.

In vista delle contrattazioni di fine anno una ridefinizione delle condizioni di fornitura per gli acquisti in cartone può generare importanti saving, che nei nostri ultimi progetti sono stati ben superiori al 10% avendo impattato anche sul miglioramento delle caratteristiche tecniche e delle modalità di fornitura e definito una indicizzazione nel tempo per spuntare da subito le condizioni migliori

Gli esperti del nostro  Sportello Logistica (trasporti ed imballaggi) (https://www.adaci.it/sportelli/sportello-logistica-trasporti-ed-imballaggi/) sono a disposizione per valutare, tramite la nostra metodologia esclusiva di “carotatura”, la situazione degli acquisti di imballi in cartone ondulato e in altri materiali e di definire le eventuali linee guida per per conseguire i possibili risparmi.

 

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Conosci i Nuovi Incoterms 2020? Con lo Sportello Legale ADACI puoi avere supporto per la tua azienda

Lo scorso 10 settembre 2019 la Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) ha pubblicato la nuova edizione degli Incoterms ®.

Gli Incoterms 2020 verranno presentati in Italia il prossimo 18 ottobre 2019 a Roma, come comunicato da ICC Italia, in occasione ei festeggiamenti italiani per il Centenario di ICC.

Si tratta di una novità di grande rilevanza per il commercio internazionale.

Come noto e come definito dalla stessa ICC gli Incoterms “sono uno standard riconosciuto a livello globale e sono utilizzate nei contratti nazionali e internazionali per la vendita di beni. I termini ICC definiscono in maniera precisa la ripartizione tra venditore e compratore di obbligazioni, spese e rischi connessi alla consegna della merce.”

ICC pubblica gli Incoterms a partire dal 1936 e negli ultimi 30 anni sono state pubblicate nuove versioni in coincidenza con l’inizio di ogni decennio (1990, 2000, 2010 e ora 2020).

I principali cambiamenti contenuti negli Incoterms ® possono essere così riassunti.

In relazione al termine di resa FCA viene prevista una nuova possibilità che potrà tornare utile nei casi di trasporto via mare.

In tali situazioni, infatti, il venditore potrebbe avere la necessità di ottenere una Bill of Lading con una on board notation.

Nel precedente termine FCA la consegna della merce avveniva prima che la stessa venisse caricata a bordo della nave e pertanto risultava difficile poter ottenere la necessaria Bill of Lading.

Il nuovo termine FCA consente di prevedere un obbligo in capo al compratore di dare istruzioni al proprio vettore di emettere e consegnare una on board Bill of Lading al venditore dopo il carico della merce in nave.

In questo modo si potrà venire incontro alle esigenze di quelle parti che decidono di utilizzare il credito documentario come mezzo di pagamento.

Sono previsti diversi livelli di copertura assicurativa nei termini CIP e CIF.

Nel termine CIF permane l’obbligo in capo al venditore di ottenere una polizza assicurativa Institute Cargo Clauses (C) che copre un numero definito di rischi, mentre nel termine CIP vi è l’obbligo in capo al venditore di ottenere una polizza Institute Cargo Clauses (A) chge copre tutti i rischi “all risks”.

In precedenza per entrambi i termini era previsto l’obbligo di ottenere almeno una polizza Institute Cargo Clauses (C).

Negli Incoterms® 2020, inoltre, è prevista la possibilità di prevedere che il trasporto nelle rese FCA/DAP/DPU e DDP venga effettuato non

con un vettore terzo, ma utilizzando mezzi di trasporto propri di venditore (nei termini D) e compratore (nel termine FCA).

Infine, è stato modificato il nome del precedente termine DAT (Delivered at Terminal) che dal 1° gennaio 2020 diventerà DPU (Delivered at Place Unloaded). In questo modo il termine di destinazione della merce può essere anche un luogo differente da un terminal.

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